Unioni civili e convivenze di fatto
La Legge Cirinnà (L. 76/2016) ha dato riconoscimento alle unioni civili ed alle convivenze di fatto (sia etero che omosessuali). Discussa a lungo, ha saputo soddisfare parzialmente le aspettative, creando disparità di trattamento tra conviventi ed uniti civilmente (rispetto ai coniugi) ed escludendo la possibilità per le coppie omosessuali di adottare il figlio biologico dell’altro partner (c.d. stepchild adoption). Quest’ultima possibilità, per il momento, trova spazio esclusivamente nelle aule di giustizia: i Tribunali, nell’ottica di tutelare sempre in primis il benessere del bambino, in più di un’occasione hanno ammesso tale tipo di adozione.
Unione civile
Per unione civile si ritiene una relazione ufficializzata di natura affettiva, intercorrente tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che si esteriorizza in una convivenza, connotata da un progetto comune di vita e dalla reciproca assistenza morale e materiale.
Se sopraggiunge una sentenza di rettificazione di sesso per una delle parti, l’unione civile è sciolta di diritto. Nel caso in cui sia stato contratto matrimonio tra eterosessuali e si pervenga ad una successiva rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi, anche contro la loro volontà si instaura automaticamente un’unione civile.
L’unione civile è un negozio solenne: le parti devono essere libere da precedenti vincoli matrimoniali (e da altre unioni civili) e devono prestare un consenso libero, responsabile e consapevole dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. Fintanto che permane il legame, l’unito civilmente ha gli stessi diritti successori del coniuge: dunque egli, anche in assenza di testamento, è tutelato dalla legge.
I soggetti coinvolti nell’unione civile possono assumere, per la relativa durata, un cognome comune scegliendolo tra i loro o un doppio cognome, conservando anche quello originario.
Diversamente dal matrimonio:
- Durante la celebrazione, l’ufficiale dello stato civile non dà lettura alle parti delle disposizioni del codice né dichiara che esse sono unite civilmente;
- l’unione civile non può essere conclusa dal sedicenne;
- l’unione civile può essere sottoposta a termine o a condizione;
- non è previsto il dovere di fedeltà;
- per sciogliere il vincolo non è previsto il procedimento di separazione (prima) e di divorzio (poi) ed è possibile muoversi in tal senso a soli 3 mesi di distanza dalla celebrazione.
L’unione civile si può sciogliere in via giudiziale e contenziosa, su domanda congiunta, attraverso un accordo di negoziazione assistita oppure con dichiarazione diretta davanti al Sindaco. La domanda può essere proposta congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. In caso di domanda giudiziale, si applica la disciplina del divorzio.
Convivenza di fatto
Ricorre la convivenza di fatto quando due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso instaurano una convivenza stabile fondata su legami affettivi di coppia (non soltanto di amicizia) e di reciproca assistenza morale e materiale. Alle convivenze nelle quali anche una sola delle parti sia separata, di fatto o legalmente, non risultano applicabili le disposizioni di legge.
Considerato che la legge nulla dice circa la durata minima della convivenza di fatto, la giurisprudenza è intervenuta indicando una durata almeno triennale, che può premuersi decorra dalla certificata residenza degli interessati nel medesimo indirizzo.
Ai conviventi di fatto è riconosciuta una cerchia ristretta di diritti, ossia:
- i medesimi diritti del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e in caso di malattia o ricovero;
- in caso di decesso del convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha, di norma, diritto di restare a vivere nella casa comune, ma per un periodo di tempo limitato;
- Se il convivente deceduto è titolare del contratto d’affitto della casa comune, l’altro ha la possibilità di subentrare nel contratto, il quale viene però meno nel caso di nuova convivenza, di matrimonio, unioni civile e convivenza di fatto con un’altra persona;
- la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.
Diversamente dal matrimonio e dall’unione civile, non esiste un obbligo di assistenza morale e materiale: se i conviventi vogliono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali o le diverse modalità di contribuzione alle spese comuni, devono materialmente provvedervi con la sottoscrizione di un “accordo di convivenza”.
Il convivente di fatto non è tutelato dalla legge in caso di morte dell’altro, diversamente dal coniuge e dall’unito civilmente: l’unico modo per destinare una parte del proprio patrimonio al convivente è rappresentato dal testamento, entro comunque rigorosi limiti.
La convivenza, infine, non può essere alla base del diritto alla pensione di reversibilità.