Avvocato Brescia | Sanzioni per i trasgressori: le limitazioni imposte ai tempi del Covid-19
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Sanzioni per i trasgressori: le limitazioni imposte ai tempi del Covid-19

In attesa dell’inizio della c.d. Fase 2 – nella quale abbiamo appreso poter recuperare solo parzialmente le nostre libertà – pubblichiamo un vademecum completo sulle sanzioni per trasgressori dei divieti previsti dal Decreto Lockdown Italia.

Anche nella Fase 2, infatti, chi non si attiene alle misure di contenimento del Covid-19 può incorrere nelle sanzioni da ultimo aggiornate con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, di natura civile e/o penale.

La vera novità di questo DL emanato dal Governo consiste nella diversificazione delle sanzioni a seconda delle violazioni. In sostanza, prevede una sanzione amministrativa (pecuniaria) per ogni specifica infrazione e rinvia alle disposizioni del Codice Penale per chi si allontana dalla propria abitazione nonostante la quarantena ovvero rilascia false dichiarazioni.

Tanto le sanzioni amministrative quanto quelle penali sono state precisate anche dall’Ordinanza n. 521 – 4 aprile 2020 di Regione Lombardia.

In tempi di quarantena da Coronavirus, persone fisiche e persone giuridiche devono attenersi alle nuove regole rispettando i divieti e gli obblighi imposti dal Governo per contenere il contagio.

 

SANZIONI PER TRASGRESSORI AI DIVIETI DEL DL 19/2020: PERSONE FISICHE

Le misure di emergenza sanitaria limitano la libertà di movimento, spostamenti, aggregazioni, viaggi e lavoro. È un sacrificio enorme ma necessario che individui ed imprese devono sostenere per contribuire al contenimento del contagio da Covid-19.

In particolare, il Decreto impone di “Evitare ogni spostamento… salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute” [art.1, c.1, lettera a), Dpcm 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art.1, c.1, Dpcm 9 marzo 2020]. Resta inteso che le limitazioni di spostamento o divieto di allontanamento e di ingresso si riferiscono a territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale.

Dal 4 maggio 2020 sarà possibile motivare gli spostamenti anche per recarsi a fare visita ad un prossimo congiunto; in questi giorni si discute sull’interpretazione estensiva del termine anche ad affini ovvero a persone unite da relazioni stabili.

A partire dal 25 marzo 2020, chi viola le restrizioni e i divieti non rischia più una denuncia penale per violazione dell’art. 650 del c.p. “Inosservanza di provvedimento dell’Autorità”, per la quale è prevista la pena dell’ammenda di 206 euro e la reclusione fino a 3 mesi. Il Decreto del 22 marzo precisa, inoltre, come tutti i fatti – prima costituenti reato – commessi dall’inizio della Fase 1 al 24 marzo sono stati depenalizzati; ai trasgressori, pertanto, va applicata esclusivamente una sanzione amministrativa. Tale norma impedisce il verificarsi di una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva della libertà di eguaglianza garantita e tutelata dalla Costituzione: non corrisponderebbe a giustizia sanzionare penalmente solo alcuni cittadini, per il sol fatto che abbiano trasgredito alla medesima norma in un preciso momento e non in un altro.

Con il DL 19/2020, dunque, si applica una sanzione amministrativa da 400 € fino a 3.000 €, che può aumentare fino ad un terzo (4.000 €) se la violazione avviene alla guida di un veicolo o in caso di recidiva. In caso di violazione reiterata dello stesso divieto, la sanzione amministrativa raddoppia. È previsto uno sconto per chi paga tempestivamente la sanzione amministrativa.

 

Il modulo di autocertificazione e le c.d. dichiarazioni mendaci

Anche se per la Fase 2 sembrava prossimo l’avvento di un’applicazione sul punto, per il momento, per giustificare i propri spostamenti, pare ancora necessario il modulo cartaceo di autocertificazione. Chi materialmente non ha l’autodichiarazione con sé potrà comunque farla direttamente in presenza di un agente delle Forze dell’Ordine che gli fornirà il modulo.

In caso di autocertificazione falsa, si applica quanto disposto dall’art.76 del dpr n. 445/2000 (reati di falso commessi anche ai danni di pubblici ufficiali) o dall’art.495 del codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità) con la pena da 1 a 6 anni di reclusione.

 

Divieto assoluto di mobilità per soggetti in quarantena o positivi al Covid-19

Premesso che viene applicata non solo, come è ovvio, la quarantena per i soggetti positivi al Covid-19, ma anche la quarantena precauzionale per coloro i quali hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o che rientrano da aree al di fuori del territorio italiano, è necessario approfondire cosa prevede il Codice penale in questi casi.

Le norme di riferimento sono gli articoli 438 e 452 del Codice penale, in virtù dei quali chiunque – colposamente, violando la normativa nazionale e regionale in materia di Covid-19 – rischia di cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

I comandi delle forze di Polizia dispongono di un elenco aggiornato dei soggetti in quarantena o risultati positivi al Covid-19. Gli agenti contattano la sala operativa per controllare le condizioni delle persone fermate.

 

Altri divieti

Scorriamo velocemente gli altri divieti posti a limitazione della libertà personale e di movimento, previsti dal DPCM 9 marzo 2020, e le relative sanzioni per i trasgressori:

  1. Divieto di riunioni e assembramenti (Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”);
  2. Divieto di attività ludica, ricreativa e motoria all’aperto (Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”). Dal 4 maggio tale divieto verrà ridimensionato, sicché sia possibile svolgere individualmente attività motoria o sportiva anche lontano dalla propria abitazione, purché nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale;
  3. Divieto di accesso ai parchi e aree gioco. Anche tale divieto sembra poter essere ridimensionato dal 4 maggio, ma solo ed esclusivamente qualora il soggetto responsabile della gestione dell’area verde sia in grado di apprestare le dovute misure per evitare assembramenti.

 

Per la violazione di ciascuno di questi divieti è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 €. Pagamento ridotto 400 € entro 60 gg e 280 € (-30%) entro 30 gg.

Limitazione alla libertà di culto dei cittadini

Anche la libertà di culto, garantita e tutelata dalla Costituzione, è stata fortemente limitata a causa del Covid-19. Per la Fase 2 è prevista esclusivamente una novità rispetto ai divieti della Fase 1: sarà possibile esclusivamente partecipare alle cerimonie funebri [solo per gli stretti congiunti, massimo 15 persone].

È quindi esclusa, per il momento, la possibilità di accedere ai sacramenti e di esercitare collettivamente la propria fede nei luoghi di culto, di qualsivoglia Credo si tratti [la Costituzione tutela la libertà di credere e di non credere, senza aderire ad un culto in particolare]. Chiaro che il dibattito interessa in gran parte la CEI, atteso che la gran parte della popolazione italiana è cattolica.

 

SANZIONI PER TRASGRESSORI AI DIVIETI DEL DL 19/2020: PERSONE GIURIDICHE

Se si violano gli obblighi di chiusura previsti per gli esercenti di attività commerciali e responsabili di strutture (limitazione, sospensione, chiusura), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, viene applicata una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di violazione reiterata dello stesso divieto, la sanzione amministrativa raddoppia mentre quella accessoria viene applicata nella misura massima.

L’elenco dei soggetti cui è consentito proseguire o riprendere l’attività è costantemente aggiornato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ove è indicato il Codice Ateco corrispondente.

Per la Fase 2 è stata prevista una riapertura graduale, che tiene conto della compatibilità tra il rispetto del distanziamento sociale e le caratteristiche specifiche dell’attività singolarmente considerata. Chiaro che maggior è il rischio di assembramento e/o di contagio, maggior sarà il lasso temporale che ancor dovrà decorrere per la riapertura o la ripartenza di determinate attività (quali eventi sportivi, iniziative culturali, feste, ecc.).

 

Sanzioni per trasgressori: obblighi dei datori di lavoro

Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite devono essere svolte nel rispetto di certe regole sanitarie. Il titolare o gestore dell’attività deve adottare tutte le misure di sicurezza previste:

– rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– divieto di assembramento di persone;

– protocolli di sicurezza anti-contagio che prevedono l’utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti) in luoghi dove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

L’Ordinanza n. 521 – 4 aprile 2020 della Regione Lombardia stabilisce che gli esercizi commerciali al dettaglio rimasti aperti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’ingresso. Raccomanda anche la rilevazione della temperatura corporea con apposite strumentazioni a gestori di ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie.

 

Controlli ed irrogazione delle sanzioni

È stata fissata una data finale dell’emergenza: il 31 luglio. Tale data non riguarda le singole misure per le quali si deciderà mese per mese, in base ai dati periodici del contagio.

Per contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del Coronavirus, le singole Regioni (in coordinamento con il Governo) possono adottare per il proprio territorio misure più restrittive di quelle nazionali, nel caso in cui il contagio non tendesse a rallentare.

Il ministro della Salute può, inoltre, introdurre misure di contenimento tramite proprie ordinanze.

Le sanzioni per le violazioni dei divieti vengono irrogate dal Prefetto il quale, informando preventivamente il ministro dell’Interno, garantisce l’esecuzione delle misure col supporto delle Forze di Polizia e, se necessario, delle Forze armate.

Le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale vengono, invece, irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

A vigilare il rispetto degli isolamenti domiciliari in caso di necessità vi sono gli operatori sanitari che devono contattare giornalmente i soggetti sotto sorveglianza.

 

Sanzioni per i trasgressori: ricorsi e contestazioni

Avverso la sanzione amministrativa irrogata il trasgressore può presentare ricorso entro 30 giorni dall’avvenuta notifica al Prefetto o al Giudice di Pace.

Se il trasgressore non paga nei termini la sanzione e non ha presentato ricorso, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo dell’importo (maggiorato di spese di riscossione e interessi).

Chi non intende contestare la sanzione e paga entro 30 giorni dall’accertamento potrà beneficiare di uno sconto del 30%.