Avvocato Brescia | Responsabilità genitoriale: soluzione delle controversie e sanzioni per inadempimento
Come risolvere le controversie sulla responsabilità genitoriale con il ricorso all'art. 709 ter c.p.c.
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Responsabilità genitoriale: soluzione delle controversie e sanzioni per inadempimento

Responsabilità genitoriale: soluzione delle controversie e sanzioni per inadempimento

Per assicurare il regolare svolgimento delle modalità dell’affidamento il legislatore nazionale ha disciplinato la corretta attuazione dei provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore tramite l’art. 709 ter c.p.c., rubricato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

L’art. 709 ter c.p.c. prevede di fatti che, a seguito del ricorso, il giudice convochi le parti e adotti i provvedimenti più opportuni. Nelle ipotesi di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento della modalità di affidamento, il giudice può altresì modificare i provvedimenti già in vigore, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore o dell’altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria tra 75 e 5.000 euro.

Quando è possibile fare ricorso?

Premesso quanto sopra, è fondamentale sottolineare come il presupposto applicativo della norma sia l’esistenza della precedente emanazione di un provvedimento avente ad oggetto le controversie insorte tra i genitori in ordine a:

  • l’esercizio della potestà genitoriale e/o
  • le modalità dell’affidamento.

Non rileva invece, almeno in questo frangente, il carattere del provvedimento. Pertanto, il ricorso al dettato normativo sembra essere valido anche se il provvedimento ha carattere sommario, provvisorio o cautelare.

Qual è il giudice competente

La disposizione afferma che la competenza è del giudice del procedimento in corso. Pertanto, le controversie ora in commento ricadono nella competenza dello stesso giudice che ha – ad esempio – pronunciato il provvedimento in via provvisoria cautelare di affidamento dei figli minori, ma solamente a condizione che tale giudice sia ancora investito del processo a cognizione piena della causa di separazione, divorzio, nullità del matrimonio o decadenza della potestà dei genitori.

Dunque, nel procedimento di separazione personale dei coniugi la competenza spetterà al tribunale ordinario individuato ex art. 706 1° e 2° comma mentre, per esempio, per i giudizi di decadenza della potestà del genitore la competenza spetterà al tribunale per i minorenni del luogo in cui è residente il minore

Quali sanzioni/provvedimenti può adottare il giudice

L’art. 709 ter, 2° comma, c.p.c., stabilisce una serie di possibili provvedimenti che il giudice può adottare in relazione al procedimento in esame. Sono due le ipotesi fondamentali:

  • la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento, che inducono il giudice adito a pervenire – appunto – a una soluzione
  • le inadempienze o le violazioni commesse da uno dei due genitori, come – più frequentemente – i comportamenti che il genitore avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto, arrecando pregiudizio al minore o ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

Impugnabilità dei provvedimenti emessi ex art. 709 ter

Come previsto dal quadro normativo ora in commento, i provvedimenti emessi ex art. 709 ter c.p.c. sono impugnabili nei modi ordinari.

Come concorda prevalente dottrina, quanto sopra equivale a richiamare alla mente i mezzi di impugnazione concretamente adottabili, secondo le regole ordinarie, e tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti che dipendono dalla loro natura, contenuto e finalità.

Nel caso in cui, poi, il giudice pronunci dei provvedimenti dal contenuto particolarmente complesso ed eterogeneo, è ammissibile la proposizione dei diversi rimedi in concreto esperibili. In ogni caso, va rilevato che nell’ipotesi di pronuncia di una sentenza di divorzio che decide sui profili accessori e, tra di essi, anche sull’affidamento e il collocamento dei figli minori, con decisione non ancora passata in giudicato, contro tale decisione e l’assetto dei rapporti dalla stessa nato dovrà essere fatta valere attraverso l’impugnazione della sentenza di divorzio, con conseguenza che l’eventuale procedura ex art. 709 ter rimane coinvolta nella cessazione della materia del contendere.

Casistica

L’art. 709 ter c.p.c. è stato introdotto per risolvere controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, o controversie relative alle modalità dell’affidamento, o ancora in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

Ne deriva che la casistica che potrebbe alimentare la fruizione del disposto normativo è piuttosto ampia. Si pensi al caso in cui i genitori si rivolgano al giudice per ottenere un provvedimento che risolva una controversia come la scelta della scuola che il minore dovrà frequentare o il suo luogo di residenza, o ancora una controversia sulle modalità di affidamento del figlio, come l’individuazione delle spese straordinarie in ambito sanitario, il dettaglio dei tempi di permanenza del figlio presso ogni genitore, e così via.

Nel caso di inadempienze, totali o parziali, la casistica potrà essere rappresentata – tipicamente – dal mancato contributo al mantenimento dei figli. Nell’ipotesi di violazioni, per esempio, le eventuali opposizioni all’esercizio dei diritti-doveri di frequentazione della prole o, ancora, gli ostacoli che sono frapposti alla frequentazione del figlio.

Riforma del 2021

La pubblicazione in G.U. della l. 26/11/2021, n. 206, contenente la delega al Governo per la riforma del processo civile, intitolata Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, incide significativamente sull’articolo ora in commento.

Schematizzando le principali variazioni:

  • viene espressa delega al Governo affinché proceda al riordino della disciplina (…) con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’art. 614 bis in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativo ai minori”
  • è prevista la competenza del Tribunale dei minorenni per i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. quando è già pendente o instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile
  • nelle ipotesi in cui sia già pendente o sia instaurato autonomo procedimento dinanzi al Tribunale ordinario, questi – d’ufficio o su richiesta di parte – senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni, temporanei e urgenti, nell’interesse del minore, e trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continuerà.

In questa ultima ipotesi i provvedimenti adottati nelle more da parte del tribunale ordinario conserveranno la propria efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento del tribunale per i minorenni.