Avvocato Brescia | Il reato di adescamento dei minorenni
1157
post-template-default,single,single-post,postid-1157,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline-bottom,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-7.9,vc_responsive
 

Il reato di adescamento dei minorenni

Il reato di adescamento dei minorenni

Introdotto nel nostro quadro normativo con l’art. 4, 1° co., lett. z, della legge 1.10.2012 n. 172, intitolata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”, e successivamente modificato dall’art. 20, 1° co., lett. f, l. 23.12.2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, l’art. 609 undecies rubricato “Adescamento di minorenni” ha reso penalmente rilevante la condotta di chi, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, propone intenzionalmente un incontro a un minore per commettere un delitto contro la sua sfera sessuale, se la proposta è stata seguita da atti concreti finalizzati a realizzare il suddetto incontro.

La natura del reato

Come chiaramente illustrato dalle relazioni del legislatore, l’obiettivo di questa norma è quella di sanzionare penalmente le condotte  prodromiche delle figure criminose indicate dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.c., qualificando in tal modo una sorta di anticipazione della tutela penale già prevista per quei comportamenti che potrebbero essere lesivi della sfera sessuale del minorenne.

Per configurare tale reato non è invece necessario che l’adescamento del minore vada a buon fine. In tale ipotesi, infatti, il reato diviene sussidiario ai delitti sopra accennati.

I soggetti del reato

Il delitto di adescamento di minorenni è un reato comune. Può infatti essere commesso da chiunque. Il soggetto passivo del reato è invece il minore di anni sedici.

L’elemento oggettivo

Passando al profilo oggettivo, ad essere punita è il comportamento di colui che adesca un minore di anni sedici. La condotta dell’adescamento consiste in qualsiasi atto che è finalizzato a carpire la fiducia del minore mediante artifici, lusinghe o minacce, con comportamenti posti in essere anche attraverso l’utilizzo di Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La definizione contenuta nel Codice è evidentemente diversa da quella della Convenzione di Lanzarote, considerato che non è richiesto che il soggetto attivo giunga al punto di proporre un incontro al minore adescato, e che sono richiesti specifici requisiti volti a caratterizzare in modo significativo il concetto di adescamento.

Il momento consumativo del reato coincide con il primo contatto con il minore.

L’elemento soggettivo

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico. Dunque, ad assumere rilevanza per la configurazione del delitto è il fatto di colui che, allo scopo di commettere i reati ex artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.c., adesca un minore di anni sedici con la consapevolezza e volontà di realizzare un incontro a fini sessuali.

Le circostanze aggravanti

L’art. 609 undecies illustra alcune circostanze aggravanti speciali, affermando che la pena è aumentata se il reato è commesso da più persone riunite. Una valutazione che non sorprende, considerato che il legislatore ha previsto una simile configurazione aggravante anche in altre ipotesi di delitto, come quella di corruzione di minorenne e di atti sessuali con minorenne.

La seconda aggravante prevista è se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività. Anche questa circostanza non è peraltro una novità nel quadro normativo, valutato che è già presente nell’ambito dei delitti contro la sfera sessuale del minorenne in qualità di aggravante del delitto di violenza sessuale.

La terza aggravante è riconducibile se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave. Ancora una volta, la circostanza non è inedita nel Codice penale, poiché risulta essere già stata introdotta nel novero del delitto di violenza sessuale, di corruzione di minorenne e di atti sessuali con minorenne.

L’ultima aggravante specifica a cui facciamo riferimento è se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. A seguito delle ultime modifiche normative, tale circostanza accede anche al delitto di violenza sessuale, al delitto di atti sessuali con minorenne e del delitto di corruzione di minorenne.

Si ricorda infine che l’art. 609 duodecies c.p. stabilisce che le pene per i reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

I casi

Numerose sono le sentenze sul tema: alcune di esse hanno contribuito a colmare alcune incertezze dettate dal tenore letterale della norma e dai suoi rapporti con altri delitti, permettendo altresì di ispirare l’orientamento che ne è derivato.

Per la Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36492 del 28 agosto 2019, ad esempio, il reato di adescamento di minori si consuma nel luogo e nel tempo in cui l’agente realizza le condotte descritte nel delitto. Ma se l’illecito è posto in essere tramite Internet o con mezzi di comunicazione e a distanza (eventualità, purtroppo, sempre più frequente), allora la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, considerato tale come il luogo in cui si perfeziona la dimensione offensiva del fatto.

Per Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8691 del 22 febbraio 2017, in tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva di cui all’art. 609-undecies, il reato di adescamento di minori si configura solo se la condotta non integra gli estremi del reato-fine, neanche nella forma tentata. Nella pronuncia, la Corte aveva ritenuto corretta la configurazione del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne in capo all’imputato che aveva instaurato un rapporto telefonico intenso, di natura esclusivamente sessuale, con una minore di anni quattordici, con richieste di invio di fotografie di nudo e con proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto di conservazioni telefoniche, e con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo.