Pubblicazione sul web di immagini del figlio minore e genitori separati: a chi spetta decidere?
La pubblicazione sul web di immagini del figlio minore da parte dei genitori separati è vietata in Italia? Oppure, con il consenso di entrambi i genitori, è lecita? Sono ancora molti i genitori che si pongono questa domanda.
Su questo delicato punto non esiste tuttora una normativa specifica. La giurisprudenza si è espressa più volte su questo tema fornendo risposte e chiarimenti attraverso ordinanze e sentenze.
Oltre a citare le sentenze più importanti e significative, ricostruiamo tutta la disciplina legale italiana riferita alla pubblicazione delle foto di figli minori online, ai divieti esistenti per garantire i diritti dei bambini e dei genitori che si oppongono alla pubblicazione stessa sui social network e sul web in genere.
La Legge n. 633/1941 (sul diritto d’autore) stabilisce che l’immagine di una persona non può essere esposta senza il suo consenso (ad eccezione di personaggi famosi). Lo stesso principio giuridico è contenuto nel decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
I minori sono incapaci di intendere e di volere: la loro volontà viene espressa dai genitori. E’ necessario il consenso di entrambi, altrimenti il genitore che si oppone può rivolgersi al giudice. Pubblicare foto di figli minori su Internet, però, è una questione delicata al punto che la gestione pubblica dell’immagine dei minori, che, da alcuni anni, è entrata nelle condizioni dei ricorsi per separazione consensuale o divorzio al fine di evitare controversie. In sostanza, i genitori concordano subito l’utilizzo delle foto dei figli sui social o come sfondo dei profili WhatsApp.
Pubblicazione sul web di immagini del figlio minore e genitori separati: normativa nazionale ed internazionale
Tra i doveri di cura e di educazione dei figli da parte dei genitori (artt. 147 e 357 codice civile) c’è anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Se tali doveri non vengono rispettati il giudice può intervenire per non sovraesporre il minore a rischi e pericoli sui social. Il genitore che si oppone alla pubblicazione su Internet di foto del figlio minore da parte dell’ex coniuge può trascinarlo in tribunale. Lo stesso figlio minore che si senta leso nei propri diritti può rivolgersi al giudice tramite avvocato chiedendo l’eliminazione delle foto pubblicate sul web e sui social network (Cassazione ord. n. 24077/17 del 13.10.2017). Il giudice ordinerà al responsabile l’immediata cancellazione delle immagini da Internet e può chiedere il risarcimento del danno come disposto dal Tribunale di Roma il 23 dicembre 2017.
Il genitore che pubblica foto dei figli minori sul web viola norme italiane e internazionali. Viola, in particolare, l’art. 10 del Codice civile (tutela dell’immagine), gli artt. 4,7,8 e 145 della legge sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e gli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (tutela dei diritti dell’infanzia ratificata in Italia con la Legge 176/1991).
All’atto pratico, il genitore che intende impedire l’uso da parte dell’altro genitore delle fotografie del figlio minore può agire in due modi:
– presentare un ricorso autonomo in base all’art. 96 della legge sul diritto d’autore e all’art. 10 del Codice civile;
– prevedere condizioni ad hoc nel ricorso per separazione o divorzio.
In sede di separazione giudiziale, il giudice potrà far valere i diritti dei figli minori e tutelarne la riservatezza. Ad ogni modo, il tribunale potrà sostituirsi al genitore che dimostra di non saper educare i figli al corretto utilizzo delle nuove tecnologie. In tal caso, potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore.
Tutela dei minori: Codice Privacy e GDPR
L’art. 2 quinquies D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che ha adeguato il Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679 – GDPR) stabilisce che i minori possono prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali a partire dai 14 anni. Il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 14 anni è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il consenso alla pubblicazione deve essere dato da entrambi i genitori.
Il Considerando n. 38 del GDPR stabilisce un principio importante. I minori sono meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di protezione, dei loro diritti in termini di trattamento dei dati personali. Dunque, “i minori meritano una specifica protezione” dei loro dati personali. La diffusione di immagini del minore potrebbe compromettere i rapporti attuali e futuri perchè, di fatto, è incapace di tutelarsi da sé.
Oltre alle normative per la tutela di immagine e privacy del minore, le pronunce dei giudici hanno lo scopo di arginare i rischi più frequenti che si corrono utilizzando Internet.
Già nel 2014, la sentenza 37596 della Cassazione aveva definito i social network come “luoghi aperti al pubblico, potenzialmente pregiudizievoli per i minori”. Attraverso i social un minore potrebbe essere taggato o avvicinato da malintenzionati.
La stessa Cassazione ha considerato che il consenso di uno dei genitori non esclude l’illegittimità della condotta di chi pubblica le foto del minore se la diffusione risulta dannosa. Questo principio è condiviso dal Garante della Privacy che, in linea con la Carta di Treviso del 1990, ha invitato a non pubblicare sui giornali i dati identificativi dei minori se non necessario per l’interesse pubblico.
Tribunale di Roma: rimozioni delle immagini e sanzione pecuniaria
Con l’ordinanza del 23 dicembre 2017 (procedimento 39913/2015) il Tribunale di Roma ha stabilito che il giudice può ordinare la rimozione di immagini del figlio minore nonché il pagamento di una somma in denaro in favore del figlio stesso perché è un illecito.
È un’ordinanza senza precedenti in Italia che introduce un principio di diritto significativo a tutela dei minori mettendo in guardia i genitori che pubblicano foto dei figli minorenni sui social network.
Il caso preso in esame è quello di un sedicenne che ha chiesto di essere tutelato dalla madre, la quale pubblicava online troppi post e commenti su di lui. Il ragazzo ha mostrato all’assistente sociale schermate di alcuni post pubblicati dalla madre sui social con tanto di foto e dettagli su affari personali. Ha espresso il proprio disagio davanti al giudice.
Il Tribunale di Roma ha condannato la madre a rimuovere i contenuti riguardanti il figlio minorenne ed a pagare 10.000 euro al figlio stesso (tramite il tutore) ed al marito in caso di inosservanza dell’ordine di rimozione o del divieto di successivi post.
Tribunale di Mantova: vietato pubblicare su Facebook ed altri social network
In data 19 settembre 2017 il Tribunale di Mantova ha ordinato a una madre di non pubblicare foto online dei figli e di rimuovere quelle già postate.
Ha motivato la sentenza spiegando che la pubblicazione sui social di minori potrebbe comprometterli. Diffondendo le immagini fra un numero indeterminato di persone (più o meno conosciute), queste persone possono essere malintenzionate e tentare di avvicinarsi ai bambini dopo averli visti in foto sui social.
Grazie a questa sentenza il tribunale di Mantova ha vietato di pubblicare foto dei figli minori su Facebook. Separati e divorziati, da quel momento, hanno dovuto sottoscrivere a Mantova questo preciso impegno per l’affidamento dei figli minori.
Il modello del Tribunale di Mantova vieta espressamente ai genitori di pubblicare foto dei figli sul profilo Facebook e su ogni altro social network ordinando l’immediata rimozione di quelle esistenti. Questa sentenza rappresenta un primo riconoscimento importante della cosiddetta baby web reputation, una vittoria per i minori che, a partire dall’ordinanza del 19 settembre 2017, sono protetti da una prassi giudiziaria che rafforza la tutela della loro vita privata e sicurezza. Attraverso un divieto questa ordinanza vuole mettere in guardia gli stessi genitori sui pericoli sotterranei della rete, dalla pedopornografia al cyberbullismo.
Come spesso segnalato dagli organi di Polizia postale, le foto che circolano liberamente sui social network potrebbero anche essere modificate al fine di ricavarne materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati.
Tribunale di Ravenna: non è sufficiente il consenso di un solo genitore
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 1038 del 15 ottobre 2019, ha stabilito che non è sufficiente il consenso di un solo genitore per autorizzare la pubblicazione sul web di foto dei figli minorenni, anche se si tratta di coniugi separati e se i figli sono in regime di affido condiviso.
Il caso esaminato riguarda una bimba di 3 anni che ha partecipato ad un evento organizzato. Accompagnata sul palco dalla madre, aveva sfilato in costume da bagno. In seguito, la madre ha pubblicato sul suo profilo Facebook immagini della serata, tra cui foto della bimba ben visibile e riconoscibile. Il padre della bambina (separato con affido condiviso della figlia) si era opposto alla pubblicazione delle foto contestando il fatto che il suo consenso non era stato richiesto. Perciò, ha chiesto il risarcimento per i danni subiti.
Il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto l’illecita pubblicazione senza il consenso del padre, ma ha negato all’uomo il risarcimento in quanto era presente alla sfilata e, in quell’occasione, non si era di certo opposto.
Pubblicazione sul web di immagini del figlio minore: disposizioni di altri Tribunali in Italia
La sentenza 94 del 30 gennaio 2013 del Tribunale di Livorno ha ordinato la disattivazione di un profilo Facebook aperto a nome della figlia minore con eliminazione delle foto della figlia dal profilo e dalla pagina Facebook della madre.
La sentenza n. 2610/2017 del Tribunale di Brescia ha disposto un doppio divieto per i genitori separati: pubblicare foto della figlia minore su blog e social ed usarne le immagini per il profilo su WhatsApp o applicazioni simili.
Il divieto di pubblicare sul web immagini dei figli minori vale anche nel caso in cui a postarle sia il/la nuovo/a compagno/a di uno dei due coniugi, quando manca il consenso dell’altro soggetto che esercita la potestà genitoriale. L’ha stabilito la sentenza del Tribunale di Rieti del 7 marzo 2019, che ha condannato la nuova compagna del padre al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immagini pubblicate o per ogni pubblicazione successiva non autorizzata.