Procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento: presupposti ed ambito di applicazione
La Legge 3/2012 sulle procedure di “Composizione della crisi da sovraindebitamento” è destinata a diventare un punto di riferimento nell’attuale crisi economica e politica che stiamo attraversando. Il Decreto Ristori riforma la legge anticipando l’entrata in vigore di alcune novità già previste dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza [che, invece, dovrebbe entrare in vigore nella sua interezza a Settembre 2021].
Se la Legge 3/2012 c.d. “Salva-suicidi”, in passato, ha permesso a piccoli imprenditori e consumatori di ridurre il debito pagando secondo le proprie possibilità economiche, il Decreto Ristori fa di più: sussistenti determinati presupposti, introduce la possibilità di azzerare i debiti senza esborso di denaro [c.d. esdebitazione del debitore incapiente]. Consumatori e piccoli imprenditori piegati dalla crisi economica a seguito della pandemia, potrebberp cancellare il debito a condizione di dimostrare la loro meritevolezza, buona fede e mancanza reale di beni o capitali da offrire per onorare il debito.
Oltre ai cittadini disoccupati, anche i lavoratori dipendenti sono in difficoltà e lo conferma l’Istat: il 6% delle famiglie con un lavoratore dipendente vive in povertà assoluta.
Ricordiamo, a questo proposito, l’obiettivo primario della legge: permettere ai debitori che si trovano in condizioni critiche di recuperare un ruolo attivo nella società e nel mercato senza essere schiacciati sotto il peso del precedente indebitamento.
La procedura è stata estesa non soltanto ai debiti privati bensì a quelli contratti da soci illimitatamente responsabili per obbligazioni estranee a quelle sociali (aziende s.a.s, s.n.c., liberi professionisti).
In ogni caso, può essere ammesso alle Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento SOLO il soggetto non fallibile e, quindi, privo dei requisiti di cui all’art. 1 Legge Fallimentare.
Procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento: fonti
Il Decreto Ristori (entrato in vigore il 24 dicembre 2020) ha riformato e migliorato la Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento (denominata Salva-suicidi), introdotta per consentire a piccoli imprenditori e consumatori di ridurre il debito pagando a seconda delle proprie possibilità.
L’art. 4ter della Legge 176/2020 di conversione del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori) ha anticipato la vigenza di alcune disposizioni contenute nel Codice della Crisi. Il Decreto Ristori permette al debitore di cancellare i debiti senza esborso di denaro a patto che dimostri la sua meritevolezza nonché l’effettiva mancanza di beni o capitali da poter offrire. Per ‘meritevolezza‘ s’intenda la mancanza di colpa grave, malafede o frode nell’aver determinato il sovraindebitamento da parte del debitore.
Il cosiddetto Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) entrerà in vigore dal 1° settembre 2021. Non viene prevista espressamente l’abrogazione della Legge 3/2012, che però dovrebbe essere considerata tacitamente abrogata ai sensi dell’art. 15 disp. Prel. CC.
L’ambito di applicazione delle procedure di composizione
In questo articolo, ci soffermiamo sull’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla riforma delle procedure concorsuali con particolare riferimento ai presupposti soggettivi ed oggettivi.
Rimandiamo l’esame del dettaglio delle varie tipologie di procedure nonché dell’istituto dell’esdebitazione ad un prossimo focus.
Ambito di applicazione soggettivo
Quali sono i soggetti che possono beneficiare della disciplina del Sovraindebitamento?
Innanzitutto, ad oggi, con il termine consumatore [che può accedere alla Procedura di composizione della crisi] si intende il debitore ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazione soltanto per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche in riferimento all’imprenditore agricolo (ai sensi dell’art. 2135 c.c.) e alla start-up.
Può accedere alla procedura del piano del consumatore chi, in passato, ha avuto relazioni professionali o di impresa, a condizione che queste non siano attuali. Alla data della domanda per il piano del consumatore non devono risultare obbligazioni assunte per scopi legati alle suddette attività (Cassazione 1869/2016).
Diversamente, a partire dal 1° settembre 2021 (Codice della Crisi), per sovraindebitamento dovrà intendersi lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa e di qualsiasi altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da speciali leggi riferite a crisi di insolvenza.
L‘imprenditore individuale che si è cancellato da oltre un anno dal Registro delle imprese può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento.
L‘erede dell’imprenditore defunto potrà accedere alla procedura dopo un anno dalla morte del dante causa se ha accettato l’eredità con beneficio di inventario. In caso di accettazione semplice, l’erede potrà avvalersi della procedura esclusivamente se la sua impresa non risulti fallibile.
Il fideiussore può essere considerato consumatore?
Il fideiussore che ha garantito personalmente per i debiti di un altro soggetto (legati allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale) può essere ritenuto consumatore?
Le risposte a questa domanda variano:
– Cassazione 1869/2016: sì;
– Tribunale di Milano 16 maggio 2015: no;
– Tribunale di Bergamo 12 Dicembre 2014: se il fideiussore ha garantito debiti relativi alle attività imprenditoriali o professionali del debitore, non può essere ritenuto consumatore. Se, invece, il debitore garantito ha cessato l’attività svolta in precedenza senza che vi siano debiti riconducibili ad essa o se i debiti sono diversi dall’impresa o dalla professione, il fideiussore potrà ricorrere alla procedura riservata al consumatore;
– Tribunale di Reggio Emilia 19 Novembre 2016: chi ha prestato garanzia in favore del coniuge può essere considerato consumatore non avendo mai partecipato alla gestione d’impresa;
– Tribunale di Rovigo 13 Dicembre 2016: può essere ritenuto consumatore chi garantisce debiti legati all’esercizio d’impresa senza prendervi parte in alcun modo o senza volersi assumere il relativo rischio.
Ambito di applicazione oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, la definizione di sovraindebitamento varia a seconda delle leggi di riferimento:
– Legge 3/2012: situazione di perdurante (non transitorio) squilibrio tra i debiti assunti ed il patrimonio prontamente liquidabile per estinguerli. Tale squilibrio determina una rilevante difficoltà di onorare i propri debiti o la definitiva incapacità di pagarli;
– Codice della Crisi di imprese e dell’insolvenza: si rinuncia ad una definizione indipendente di sovraindebitamento rimandando ai concetti di ‘crisi‘ (eventualità di insolvenza a seguito di uno stato di difficoltà economico-finanziaria) e di ‘insolvenza‘ (incapacità definitiva del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con regolarità). Il Sovraindebitamento include la nozione sia di crisi sia di insolvenza.
Da un punto di vista penalistico, c’è rilevante differenza tra l’imprenditore insolvente soggetto a fallimento – per ciò imputabile del reato di bancarotta – ed imprenditore sovraindebitato, soggetto a liquidazione controllata, non fallibile, che quindi non può rispondere del reato di bancarotta.
La Legge 3/2012 (art. 12bis c. 3) concedeva il piano del consumatore dopo aver valutato che il consumatore ‘onesto ma sfortunato‘, pur avendo pianificato responsabilmente le proprie obbligazioni, si ritrova sovraindebitato a seguito di eventi futuri imprevedibili e imponderabili (crisi del mercato, perdita del lavoro, ecc.). A partire dal 24 dicembre 2020, con il Decreto Ristori viene eliminato l’inciso ‘onesto ma sfortunato’ riferito al soggetto. Il Giudice non richiede più questa valutazione una volta verificata la non colposità del soggetto per il sovraindebitamento. Lo stesso Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza non fa più riferimento ad una generica mancanza di diligenza ma richiede la determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede.
Oltretutto, prevede che l’OCC, nella propria relazione, indichi se il finanziatore abbia considerato il merito creditizio del debitore in base al reddito deducendo l’importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Il creditore che ha causato il sovraindebitamento senza verificare il merito creditizio è soggetto a sanzioni.
Tre modalità per comporre la Crisi da sovraindebitamento
Per concludere la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, si possono aprire tre modalità:
- Accordo di ristrutturazione (per piccoli imprenditori o ex imprenditori) se la proposta di accordo viene accettata da gran parte dei creditori;
- Piano del consumatore, proposta del debitore/consumatore non professionista che non richiede l’assenso dei creditori per essere omologata dal Giudice;
- Liquidazione del patrimonio, che prevede la nomina da parte del Giudice di un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. Nel 2020, il 54% dei casi si è concluso con la liquidazione del patrimonio.
Segue qui la seconda parte dell’articolo, dedicata all’analisi delle diverse procedure e dell’istituto dell’esdebitazione.