Avvocato Brescia | Patrocinio a spese dello Stato: cos’è e chi può fruirne
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Patrocinio a spese dello Stato: cos’è e chi può fruirne

Patrocinio a spese dello Stato: cos’è e chi può fruirne

Tutti i cittadini hanno diritto ad essere rappresentati in giudizio, sia per azionare una pretesa che per resistere in un giudizio promosso da altri. Tuttavia, non tutti i cittadini hanno le risorse sufficienti per poter indicare un avvocato e ottenere in tal modo il supporto legale che necessitano.

Proprio per sostenere le esigenze legali delle persone non abbienti, lo Stato può farsi carico delle spese di assistenza, a patto che le pretese della parte non risultino manifestatamente infondate: è questo l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), adottabile sia nell’ambito di un processo civile che nel processo penale, per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Ma chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato? E come funziona?

I requisiti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Iniziamo con il rammentare che per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 11.493,82 euro. Nell’ipotesi in cui l’interessato sia convivente con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo di tempo da tutti i componenti della famiglia, compreso l’interessato.

L’unica eccezione sul tema è legata all’ipotesi in cui ad essere oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, con lui conviventi (ad esempio, in un procedimento di separazione giudiziale non si conteggiano i redditi dell’altro coniuge, ma solo quelli del richiedente).

Si consideri altresì che:

  • possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini italiani che gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, gli apolidi e gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica
  • se la parte che è ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione
  • il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Come usufruire del patrocinio a spese dello Stato

Per usufruire del patrocinio a spese dello Stato in ambito civile bisogna presentare una domanda di ammissione presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, intendendo per tale quella rispetto al luogo dove ha sede:

  1. il magistrato dinanzi al quale è in corso il processo
  2. il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
  3. il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.

Per presentare la domanda di accesso al patrocinio a spese dello Stato è sufficiente reperire i moduli di richiesta, disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: la domanda dovrà essere presentata personalmente dall’interessato allegando una fotocopia del documento di identità o, in alternativa, dal difensore, che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Una volta compilata, la domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r., in carta semplice, oppure telematicamente [tramite il proprio difensore] indicando:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l’attestazione dei redditi che sono stati percepiti nel corso dell’anno precedente alla domanda;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito che rilevano ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • se trattasi o meno di causa pendente;
  • la data della prossima udienza (se già fissata);
  • le generalità e i dati di residenza della controparte;
  • le ragioni di fatto e di diritto che sono utili per valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • le prove (documenti, contatti, testimoni, consulenze tecniche, ecc.) da allegare in copia.

Cosa succede una volta presentata la richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Una volta che il Consiglio dell’Ordine ha ricevuto la domanda di accesso al patrocinio a spese dello Stato valuterà la fondatezza delle pretese e, se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, entro 10 giorni emetterà l’accoglimento della richiesta. In caso contrario, procederà con il provvedimento di non ammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso positivo, il Consiglio trasmetterà copia del provvedimento al soggetto interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, al fine di verificare i redditi dichiarati.

Terminato l’iter di valutazione e ottenuto il provvedimento di ammissione, l’interessato potrà nominare un difensore scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente predisposti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Se invece la domanda non dovesse essere accolta, allora l’interessato può proporre richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che deciderà mediante decreto.

Cosa si deve pagare in caso di ammissione?

Nel caso in cui l’interessato ottenga il provvedimento di ammissione, non dovrà pagare le spese legali, poichè interamente coperte dallo Stato. Ogni patto contrario è evidente nullo, e gli avvocati e i consulenti che domandano agli interessati delle anticipazioni dei compensi incorrono in gravi sanzioni di natura disciplinare.

Naturalmente, il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è stata ammissione. Ne deriva che le attività processuali ulteriori, altre cause e le impugnazioni, dovranno vedere una nuova domanda di ammissione.

Rimangono a carico del richiedente le attività professionali che sono erogate al di fuori del patrocinio a spese dello Stato, come ad esempio può accadere nelle ipotesi di consulenze e di attività stragiudiziali estranee alla causa per cui vi è ammissione a beneficio.

Il requisito reddituale deve permanere per l’intera durata del giudizio: nel caso in cui il procedimento si concluda in anno solare successivo a quello della delibera, l’avvocato potrà chiedere la liquidazione dei compensi allo Stato soltanto se il reddito dell’assistito rimane al di sotto del limite di anno in anno legislativamente previsto.