Mantenimento dei figli maggiorenni
Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di grande attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e impegna i giudici a stabilire i limiti di tale obbligo in capo ai genitori.
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Mantenimento dei figli maggiorenni: quando sorge l’obbligo?
È la Costituzione, all’articolo 30 e agli articoli 147 e ss. c.c. a prevedere l’obbligo dei genitori (anche non coniugati) di provvedere al mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati, in proporzione alle rispettive risorse economiche e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’obbligo di mantenimento riguarda sempre i figli minori: in caso di separazione o di divorzio il giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli minori con esclusivo riferimento ai loro interessi materiali e morali, affinché conservino le consuetudini familiari e non percepiscano il gap economico venutosi a creare in seguito alla separazione.
L’obbligo di mantenimento riguarda anche i figli maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti e quelli affetti da handicap grave.
L’obbligo di mantenimento dei figli è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che, all’art. 155-quinquies, ha sancito esplicitamente che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico“.
Mantenimento dei figli: esiste un limite d’età?
Non esiste un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli.
I genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando iniziano a svolgere un’attività lavorativa, che gli consente di raggiungere l’indipendenza economica, a meno che non provino che il mancato espletamento di un’attività lavorativa dipende dal rifiuto, dall’inerzia e dall’abbandono ingiustificato del lavoro. Quindi, non deve emergere un atteggiamento “parassita” del figlio che né studia né lavora.
Pertanto, da questo tenore normativo, è dovuto l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne studente universitario fuori sede.
Inoltre, come sancito dalla sentenza della Cassazione n. 400 del 13.01.2010, è legittimo aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento se il figlio incrementa le proprie esigenze economiche, vivendo e studiando in una città universitaria diversa da quella di residenza.
Mantenimento dei figli maggiorenni: quando cessa?
Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta l’automatico termine dell’obbligo di mantenimento dei figli, d’altro canto non si tratta di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
In giurisprudenza, è pacifico che, affinché venga meno l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli di generare un reddito corrispondente alla sua professionalità (cfr. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Funzione educativa del diritto di mantenimento
La coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un corso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione carrieristica e/o professionale non fa venir meno il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore (cfr. Cass. n. 1779/2013).
L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica non sia cagionato da negligenza o non dipenda da un fatto imputabile al figlio.
L’esistenza di un progetto educativo giustifica la sopravvivenza del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni sino all’esaurimento dell’iter formativo prescelto, permettendo di rifiutare offerte di lavoro non adeguate rispetto allo stesso.
I figli non devono assolutamente abusare di tale diritto, dovendosi impegnare proficuamente a conseguire gli obiettivi prefissati e a trovare un’occupazione professionale coerente con il proprio iter formativo.
Quando può dirsi raggiunta l’indipendenza economica dei figli?
Con la sentenza 12952/2016 la Cassazione chiarisce quando viene meno l’obbligo per i genitori al mantenimento figli maggiorenni.
Come sottolineato in precedenza l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori non è eterno.
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, non è tutelabile in quanto contrastante con il principio di autoresponsabilità.
Pertanto, il mantenimento figli maggiorenni va necessariamente valutato caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli.
È configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento laddove il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (cfr. Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia, prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.
Non rileva, per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti “di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (cfr. Cass. n. 1830/2011).
Esonero obbligo mantenimento dei figli maggiorenni: l’onere della prova
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’onere probatorio spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
Lo stesso genitore è tenuto a fornire “la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile” (cfr. Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).
Con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole.
Si ricorda, inoltre, che costituisce un altro elemento probatorio rilevante anche la consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età.
La Corte di Legittimità ha statuito che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.
Molto interessante è il caso di specie oggetto della sentenza Cass. Civ. Sez. I 22 Giugno 2016 n. 12952: il padre fa ricorso per non dover più mantenere i due figli (maschio e femmina), ormai entrambi più che cresciuti, colpevoli della loro mancata raggiunta indipendenza economica.
L’avanzare dell’età non può essere irrilevante, concorrendo a formare l’onere della prova gravante sul soggetto obbligato “nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni”.
Nel caso di specie, è stato stimato che il mancato raggiungimento della condizione d’indipendenza economica sia imputabile ai due figli, entrambi non seriamente intenzionati a cercare un posto di lavoro.
In violazione del principio di autoresponsabilità, legato alla libertà delle scelte esistenziali, i giudici hanno individuato l’estinzione del diritto al mantenimento.
Mantenimento dei figli maggiorenni: conclusioni
In conclusione, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto, che abbia riguardo alla variabile anagrafica, all’impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica e alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento dell’indipendenza economica. Ogni singolo caso giudiziale, pertanto, è a sé stante e necessita della puntuale analisi del Giudice di merito, sulla base dei criteri sopra citati.
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