Avvocato Brescia | Legge 113/2020 a tutela del personale sanitario e sociosanitario
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Legge 113/2020 a tutela del personale sanitario e sociosanitario

Il 24 settembre 2020 è entrata in vigore la legge n. 113 del 14 agosto 2020 (“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”).

Approfondiamo le modifiche in materia penale e processuale contenute nel nuovo strumento legislativo a tutela del personale sanitario. Scopriamo le motivazioni che hanno spinto il Governo ad introdurre un reato con aggravanti ad hoc per gli episodi di aggressione contro medici e infermieri.

 

La Legge 113/2020 interviene su un’emergenza nazionale

Prima di analizzare la legge 113-2020 a tutela del personale sanitario e socio-sanitario, riportiamo qualche numero sugli episodi di violenza ai danni di medici ed infermieri, fenomeno che negli anni è divenuto un’emergenza nazionale. Col passare del tempo, la situazione si è aggravata raggiungendo livelli di guardia e pericolosità insostenibili.

Ricordiamo, in particolare, ciò che è avvenuto a dicembre 2019 in vari ospedali di Napoli: continui episodi di aggressione e violenza, ambulanze colpite da fuochi di artificio, dottoresse prese a bottigliate in testa, operatori del 118 sequestrati e minacciati a Loreto Mare, reparti danneggiati. Recentemente, è stato registrato un episodio altrettanto grave ad Alessandria, ove un’infermiera è stata aggredita alle spalle dal marito di una paziente.

Per questi ed altri gravi motivi, era stato chiesto non solo il ripristino dei presidi di Polizia nei Pronto Soccorso ma anche il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio nei 118 e negli ospedali.

Il sindacato Nursing Up ha denunciato episodi di violenza fisica per un infermiere su 10 (in gran parte donne). Il 4% degli infermieri ha riferito di essere stato minacciato con un’arma da fuoco.

Ogni anno, nel nostro Paese, si contano 1200 episodi di aggressione ai danni del personale sanitario: infermieri, medici, farmacisti, ostetriche, ecc. Avvengono soprattutto nei Pronto Soccorso ma anche negli ambulatori, reparti di degenza, 118, penitenziari, assistenza domiciliare da parte di pazienti e familiari.

Se da una parte la percezione di violenza è cresciuta del 72%, dall’altra, il personale sanitario è poco propenso a segnalare un’aggressione per timore di ritorsioni o vergogna. Nell’80% dei casi, al fatto non segue una denuncia formale.

Si tratta di dati raccolti e diffusi dal Sindacato Nursing Up sulla base del riscontro ad un questionario pubblicato sul sito Internet dell’Ente, molto attivo nella denuncia degli episodi in discorso e, più in generale, nella tutela a tutto tondo della figura dell’infermiere.

 

Dal DDL n. 867 alla Legge 113/2020

Il DDL n. 867 presentato circa un anno fa in materia di sicurezza per il personale sanitario e socio-sanitario nell’esercizio delle loro funzioni ha ricevuto il via libera del Senato a settembre 2019 ed è rimasto fermo per mesi alla Camera.

Finalmente, la legge è stata emanata: modifica il codice penale prevedendo circostanze aggravanti in caso di aggressione con minaccia o violenza. Le pene vanno da 4 a 16 anni di reclusione in base alla gravità della lesione (colposa e/o dolosa).

È stato esteso il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 583-quater c.p. ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Viene adottata la procedibilità d’ufficio (senza querela della persona offesa) in quanto l’operatore sanitario viene equiparato ad un pubblico ufficiale.

Inoltre, sono previsti protocolli operativi con le forze di Polizia per assicurare interventi tempestivi in caso di necessità.

 

I destinatari della tutela (artt.1 e 4)

Gli articoli 1 e 4 della Legge 113-2020 ricostruiscono la lista dei destinatari rimandando agli artt. 4-6-7-8 e 9 della legge n. 3-2018. Le figure tutelate sono medici-chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, tecnici radiologi, farmacisti, professionisti in ambito riabilitativo ed ostetrico, osteopati, chiropratici, biologi, chimici, fisici, psicologi, operatori sociosanitari, educatori professionali e sociologi, assistenti sociali.

Sarà possibile estendere l’applicazione della legge a future professioni sanitarie eventualmente riconosciute dal Ministero della Salute in base all’art. 6 della legge 3/2018.

 

Istituzione di un Osservatorio nazionale (art. 2)

L’art. 2 della Legge 113/2020 prevede l’istituzione da parte del Ministero della Salute di un Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale sanitario attraverso un futuro decreto attuativo.

All’Osservatorio nazionale vengono affidati diversi compiti:

– monitoraggio degli episodi di violenza e degli eventi sentinella con matrice di violenza anche ricorrendo a strumenti di videosorveglianza;

– formazione per prevenire e gestire situazioni di conflitto;

– diffusione di buone prassi di sicurezza;

– elaborazione di proposte e misure finalizzate a ridurre i fattori di rischio negli ambienti sanitari e medici più esposti.

L’Osservatorio nazionale sarà costituito per almeno iil 50% da donne e prevede la presenza di rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali di categoria nazionali, delle Regioni, di un rappresentante Agenas, dei Ministeri dell’Interno, Difesa e Giustizia, del Lavoro e Politiche sociali. Parteciperanno anche rappresentanti degli ordini professionali interessati, dell’INAIL, delle organizzazioni di settore.

L’Osservatorio verrà istituito presso il Ministero della Salute entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Riferirà annualmente sugli esiti della propria attività ai Ministeri di competenza.

 

Sensibilizzazione (art. 3) e protocolli operativi con le forze di Polizia (art.7)

In base all’art. 3 della legge n. 113-14 agosto 2020, al Ministero della Salute viene assegnato il compito di sensibilizzare i cittadini riguardo all’importanza ed al rispetto del lavoro del personale sanitario e sociosanitario attraverso iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.

A supporto delle iniziative di sensibilizzazione, l’art. 8 della legge istituisce la Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. La data precisa verrà stabilita in seguito mediante un decreto attuativo a cura del Ministero della Salute.

Il riconoscimento dell’importanza e del rispetto è essenziale per un lavoro talmente rischioso da suggerire la stipula di protocolli operativi con le forze di Polizia (art. 7) allo scopo di prevenire episodi di aggressione e violenza e di garantire interventi tempestivi.

 

Pene inasprite e procedibilità d’ufficio (artt. 4, 5, 6 e 9)

Il cuore del fine repressivo è costituito dagli artt. 4, 5, 6 e 9.

L’art. 4 della legge interviene sull’art. 583quater del c.p. che viene esteso e completato inserendo il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria (incluse attività ausiliarie) al pari di un pubblico ufficiale.

Le lesioni personali gravi vengono punite con una pena che va da 4 a 10 anni di carcere. Per lesioni gravissime è prevista la reclusione da 8 a 16 anni.

Lo strumento repressivo viene rafforzato dall’art. 5: tra le circostanze aggravanti di reato, troviamo il nuovo comma 11-octies dell’articolo 61 c.p. (l’avere agito con violenza o minaccia).

L’art. 6 prevede la procedibilità d’ufficio (senza querela da parte della persona offesa) ovvero l’obbligo di perseguire penalmente azioni di violenza fisica ai danni del personale sanitario e socio-sanitario.

Nel caso in cui il fatto commesso non rientri nel reato di lesioni, minaccia, molestia o simili, l’art. 9 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste agite ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria come pure di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.

 

L’intervento repressivo della legge 113/2020 da solo basterà?

La Legge 113/2020 è caratterizzata da un chiaro intento sanzionatorio piuttosto che preventivo.

L’art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria) conclude così: “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“.

L’intervento prettamente repressivo a livello penale di alcuni comportamenti aggressivi basterà per raggiungere lo scopo?

Certamente è un passo avanti, ma, trattandosi di una Riforma c.d. “a costo zero”, preoccupa la concretizzazione nella realtà delle attività di sensibilizzazione promesse, affidate ex lege al Ministero della Salute, da attuare con le risorse già disponibili.

Le organizzazioni rappresentative dei sanitari, in particolare, son del parere che la vera soluzione al problema consista non tanto nella repressione penale ad aggressione già avvenuta, quanto piuttosto nell’educazione e formazione dei giovani, cosicché già tra i banchi di scuola siano guidati verso il civico rispetto di chi si prende cura della nostra salute.