Le Procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Con la Legge n. 3/2012 (detta anche “legge salva suicidi”), modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, è stato introdotto in Italia uno strumento per l’esdebitazione dei consumatori e delle piccole imprese non assoggettabili al fallimento.
L’istituto è stato rivisto nell’ambito del Codice della Crisi per incentivare il ricorso allo stesso come richiesto dalla disciplina comunitaria [Codice che entrerà in vigore a Settembre 2021]
La L. 176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“.
La Legge n. 176/2020 ha introdotto importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) prevedendo, all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.
Procedure Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Grazie alla Legge salva crisi o Legge Anti-Suicidi è possibile accedere a una procedura ad hoc:
Piano del consumatore (art. 6 comma 2 lettera b L. 3/2012), si tratta della procedura dedicata solo ed esclusivamente ai consumatori che hanno un mutuo o altri finanziamenti e non riescono ad adempiere ad hoc. Per aderire al Piano del consumatore è necessario rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi oppure professionisti abilitati, ad esempio avvocati, commercialisti o notai.
Accordo di ristrutturazione dei debiti, si tratta di una procedura dedicata a imprese e liberi professionisti. Una volta che il debitore e almeno il 60% dei creditori hanno trovato e messo per iscritto questo accordo, è necessario portarlo in Tribunale affinché il giudice lo omologhi.
Liquidazione dei beni, si tratta di una procedura dedicata a tutti, consumatori, imprese e liberi professionisti e rappresenta l’ultima spiaggia. Si tratta della spontanea volontà del debitore di vendere tutti i suoi beni per onorare le obbligazioni.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste nel Codice della Crisi sono le seguenti.
Piano di ristrutturazione dei debiti
Il piano di ristrutturazione dei debiti è riservato al consumatore e si caratterizza per l’assenza di un procedimento volto ad acquisire il consenso dei creditori. In caso di revoca dell’omologazione e su istanza del debitore, è convertito dal giudice nella liquidazione controllata.
Per poter accedere a questa procedura il consumatore che versi in stato di crisi o di insolvenza non deve aver causato con dolo o colpa grave la situazione di sovraindebitamento.
Per favorire l’accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento, relativamente alla disciplina dei mutui, il Codice prevede che il piano possa prevedere “il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso […] ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale, interessi scaduti a tale data”.
Concordato minore [previsto dal Codice della Crisi, NON ancora in vigore]
Il concordato minore, riservato al professionista, all’impresa minore, all’imprenditore agricolo e alle start up innovative, in caso di revoca dell’omologazione e su istanza del debitore è convertito dal giudice nella liquidazione controllata.
Nel caso in cui la revoca faccia seguito ad inadempimento o ad atti di frode l’istanza stessa può essere proposta anche dai creditori o dal PM.
Si ricorda che per quanto riguarda i requisiti soggettivi, per l’accesso alla procedura di concordato minore, l’articolo 74 Codice della crisi d’impresa richiede che il soggetto sovraindebitato sia un debitore che non può ricorrere alla liquidazione giudiziale (imprenditore agricolo, imprenditore minore, professionista).
La domanda di concordato minore è inammissibile quando il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti l’istanza, il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1 lett. d), il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte ovverosia, da ultimo, risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Ai fini dell’ammissibilità è previsto che il debitore non abbia subito per cause a lui imputabili impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell’accordo, abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla stessa Legge n. 3 del 2012, abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Si ricorda che per tale procedura è prevista la votazione dei creditori come nel concordato preventivo con la differenza che il silenzio equivale ad assenso.
Liquidazione controllata
La liquidazione controllata è una liquidazione giudiziale semplificata riservata al consumatore, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore minore, start-up innovative e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di insolvenza.
Sono esclusi dalla liquidazione controllata:
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna nei limiti di ciò che occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- le res che non possono essere pignorate per disposizione normativa;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il giudice delegato assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine di sessanta giorni per trasmettere, tramite Posta Elettronica Certificata, l’istanza di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo.
Decorso il suddetto termine, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo che contiene un elenco dei titolari di diritti sui beni, mobili e immobili, di proprietà o in possesso del debitore.
Il progetto di stato passivo viene comunicato agli interessati, a cura del liquidatore, tramite Posta Elettronica Certificata o mediante deposito in cancelleria.
Entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo, possono essere proposte osservazioni, tramite comunicazione via posta elettronica certificata.
Una volta conclusa l’esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore deve presentare un rendiconto
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Una norma del nuovo Codice della Crisi che sta sollevando un ampio dibattito in dottrina è quella rubricata come “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente” contenuta nell’articolo 283 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, che entrerà in vigore il primo settembre 2021, istituto in realtà già vigente per l’effetto della L. 176/2020
Grazie a questo istituto il debitore può rimettersi in gioco competitivamente sul mercato, potendo produrre nuovi redditi ed entrate che consentono di adempiere, nel quadriennio successivo, al pagamento dei creditori concorsuali.
In particolare, la norma di riferimento così testualmente recita:
“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.
Le utilità rilevanti che sopraggiungano nel corso del periodo di controllo devono essere valutate su base annua e alle stesse devono essere dedotte le spese per la produzione del reddito.
La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute
- b) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- d) indicazione degli stipendi, delle pensioni dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che comprende:
- a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni
- b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo dell’istanza.
Al di là del caso specifico del debitore incapiente, è sempre prevista la possibilità di presentare istanza di esdebitazione entro un anno dalla chiusura della Procedura di sovraindebitamento [sia essa piano del consumatore, liquidazione controllata o accordo con i creditori]. Il debitore, in questo caso, deve dimostrare, tra le altre cose, di aver rispettato gli accordi presi con l’OCC, come da decreto del Giudice, nonché non deve avere trascorsi giudiziari penali dipendenti dalla commissione di atti in frode ai creditori.