Avvocato Brescia | Le misure cautelari: natura, presupposti e finalità
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Le misure cautelari: natura, presupposti e finalità

Spesso il procedimento penale è teatro di conflitto tra soggetti portatori di diritti apparentemente contradditori: da un lato, i danneggiati, le persone offese nonché spesso la collettività tutta sono mosse dal desiderio di vedere limitata la libertà personale del (presunto) autore del reato il prima possibile; dall’altro lato, l’imputato, tutelato dal principio della presunzione di non colpevolezza, in virtù del quale egli non può essere ristretto prima della condanna definitiva se non solo in determinati casi e sulla base di certi presupposti.

Ci si trova quindi innanzi ad un DIFFICILE EQUILIBRIO tra quelle opposte esigenze che si ricollegano al contrasto, immanente al processo penale, tra diritti dell’individuo e ragioni dell’autorità.

In questo articolo si pone l’accento sui principi costituzionali fondanti il sistema della limitazione della libertà personale, con particolare riguardo alle misure cautelari personali: trattasi di misure previste dall’ordinamento, disposte nei confronti dell’imputato a procedimento penale in corso, a tutela di determinate esigenze, per le quali si ritiene sacrificabile temporaneamente la libertà dell’individuo.

La giustificazione della restrizione ante iudicatum della libertà individuale

L’art. 13 della Costituzione enuncia il principio di inviolabilità della libertà personale, la quale può essere limitata solo per l’effetto di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge. La Costituzione individua, pertanto, una duplice riserva: di giurisdizione e di legge.

Ulteriori garanzie sul punto sono previste dalla Costituzione all’art. 111 comma 7, che garantisce la ricorribilità in Cassazione di tutti i provvedimenti emessi in materia di libertà personale, ed all’art. 13 comma 5, il quale impone la fissazione di termini massimi di “carcerazioni preventive”.

L’affermazione del principio di inviolabilità della libertà personale, contenuta nell’art. 13 della Costituzione, segna il definitivo superamento della detenzione preventiva come misura ordinaria ai fini dello svolgimento del processo.

Nel tempo la “logica dell’inquisizione” è stata ripudiata e si è affermata sempre di più l’idea che la libertà individuale debba essere limitata il meno possibile.

Questa evoluzione dottrinale è culminata nella ricerca di un equilibrio armonico tra autorità e libertà all’interno del processo penale, sulla base anche del fondamentale art. 27 comma 2 della Costituzione, che stabilisce il principio secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole fino alla sua condanna definitiva”.

La lettura combinata dell’art. 13 e dell’art. 27 comma 2 della Costituzione ci consente di effettuare il seguente ragionamento: se l’imputato, prima della sentenza definitiva, è da considerare “non colpevole”, è evidente che nessuna limitazione della sua libertà personale può disporsi sulla sola base della sussistenza di eventuali elementi di colpevolezza.

Questo perché nessuna protezione di interessi fondati su un giudizio di colpevolezza intervenuto prima dell’accertamento definitivo può rendere legittimo il sacrificio di quella libertà che l’art. 13 dichiara inviolabile.

Solo in determinate circostanze, può ordunque ammettersi il fatto che l’imputato al processo penale venga privato della sua libertà personale: la restrizione della libertà personale è legittima solo quando è disposta a protezione di interessi o di scopi che abbiano rilevanza autonoma e corrispondano ad ulteriori e specifiche esigenze.

Pertanto, in nessun caso, la detenzione preventiva può avere la funzione di anticipare la pena, da infliggersi solo dopo l’accertamento della colpevolezza dell’imputato.

La detenzione preventiva può essere predisposta in vista della “soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo”.

Misure cautelari: presupposti

Innanzitutto, le misure cautelari non possono essere disposte per tutte le tipologie di reati: deve trattarsi di delitti punibili con un minimo di pena specifico, espressamente previsto dalla legge.

Una volta verificato il rispetto di questa condizione, è necessaria la sussistenza di 2 presupposti generali per l’applicazione delle misure cautelari:

  1. i gravi indizi di colpevolezza;
  2. l’esigenza cautelare
  3. del pericolo di reiterazione di gravi delitti;
  4. del pericolo di inquinamento delle prove (durata massima della misura 90 giorni),
  5. del pericolo di fuga (se la pena prevista è superiore a 24 mesi).

Le misure cautelari possono essere disposte quando, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, desumibili dagli atti di indagine fino a quel momento compiuti dal Pubblico Ministero, vi è fondato motivo di ritenere che la libera circolazione dell’indagato possa pregiudicare il buon esito del processo – minacciato dal pericolo di inquinamento probatorio o dalla fuga del reo – ovvero possa esporre la collettività al pericolo della commissione di nuovi reati.

Misure cautelari: le tipologie

Le misure cautelari possono essere reali o personali.

Misure cautelari reali: accenno

Seppur il diritto di godere e disporre dei beni patrimoniali sia di rango inferiore rispetto alla libertà personale, diritto inviolabile e fondamentale dell’individuo, anche in questo caso la Costituzione fissa dei limiti: l’attività economica e la proprietà privata possono essere limitate soltanto nei casi previsti dalla legge.

Il Codice di Procedura Penale disciplina due tipologie di misure cautelari reali: il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.

Si tratta di provvedimenti che incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del soggetto cui vengono disposte.

Infatti, vanno a porre un vincolo di indisponibilità sulle res di proprietà dell’individuo, nel rispetto di due principali obiettivi cautelari:

  • impedire che il soggetto indagato e sottoposto alle indagini abbia la libera disponibilità di un bene collegato o pertinente al reato,
  • garanzia del pagamento delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie comminate e degli eventuali risarcimenti.

A differenza delle misure cautelari personali, quelle reali comportano un vincolo di indisponibilità su res mobili o immobili.

Misure cautelari personali

Le misure cautelari personali si distinguono in: interdittive (in quanto limitano solo l’esercizio di determinate facoltà) e in quelle coercitive (in quanto limitano la libertà personale).

Misure cautelari personali coercitive

Le misure cautelari personali coercitive sono disciplinate dagli artt. 280-286 bis del Codice di procedura penale.

Il Giudice, sulla base dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, ritenuti sussistenti i presupposti di applicabilità, dispone una delle seguenti misure:

  • divieto di espatrio, prescrivendo all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione;
  • obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, prescrivendo all’imputato di presentarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria in orari e giorni specifici, puntando sull’effetto deterrente del continuo contatto tra indagato e Autorità;
  • allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo all’imputato di lasciare la dimora immediatamente e di non accedervi senza l’autorizzazione;
  • divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • arresti domiciliari;
  • custodia cautelare in carcere.

La custodia cautelare in carcere è la misura cautelare più grave, che può essere disposta soltanto quando “tutte le altre misure coercitive anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”. La custodia cautelare in carcere rappresenta quindi l’extrema ratio cui il Giudice deve approdare.

Misure cautelari personali interdittive

Le misure cautelari personali interdittive, a differenza di quelle coercitive, incidono sulla vita relazionale del soggetto, limitandone particolari attività.

Esse sono previste e regolate dal Capo III, Titolo I, Libro IV del Codice di procedura penale.

Le tipologie di misure cautelari personali interdittive sono le seguenti:

  • sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio;
  • divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Misure cautelari: durata

Le misure cautelari, limitando la libertà personale dell’individuo, sono necessariamente A TEMPO DETERMINATO: è il Codice di Procedura Penale, infatti, ad individuare tempi di durata massima specifici, in relazione alla singola fase processuale in cui le medesime vengono disposte [art. 303 e seguenti c.p.p.]

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