L’applicazione della pena su richiesta delle parti
Disciplinata dagli artt. 444 e ss. cpp, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) è un procedimento speciale che permette all’imputato e al Pubblico Ministero di trovare un’intesa sulla quantificazione della pena da irrogare.
Ma con quali caratteristiche?
L’art. 444 del Codice di procedura penale
Rubricato “Applicazione della pena su richiesta”, l’art. 444 cpp afferma che “l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.
Al comma 1-bis vengono poi indicate alcune esclusioni, di cui parleremo nei prossimi paragrafi, mentre al secondo comma si chiarisce che “se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis”.
Al comma 3 viene invece introdotta la presenza di alcune clausole subordinative.
Oggetto del patteggiamento
Ai sensi dell’art. 444 cpp l’imputato il PM possono dunque domandare al giudice l’applicazione:
- di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo
- di una pena detentiva che non superi i cinque anni, tenuto conto delle circostanze e diminuite di circa un terzo.
Limiti ed esclusioni del patteggiamento
Non tutti i reati possono beneficiare delle negoziazioni di pena previste dal patteggiamento.
Ricordiamo infatti come lo stesso art. 444 cpp abbia limitato l’applicabilità del patteggiamento quando la pena detentiva non supera i cinque anni tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo. Sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come i delitti di prostituzione minorile e la pornografia minorile e, più correttamente, “i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.
In occasione dei procedimenti previsti per altri delitti, come quelli di peculato o di concussione, la richiesta del patteggiamento è invece ammissibile solo se sono stati integralmente restituiti il prezzo o il profitto del reato.
La sospensione condizionale della pena
Arriviamo così all’ultimo comma dell’art. 444 cpp, secondo cui vi è la possibilità – per la parte che formula la richiesta di patteggiamento – di subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Se ricade questo caso, il giudice che ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa rigetterà la richiesta.
Quando si può chiedere il patteggiamento
La richiesta di patteggiamento può essere formulata fin dallo svolgimento delle indagini preliminari e, pertanto, ancor prima dell’azione penale. Non può invece intervenire se si è già giunti a chiudere l’udienza preliminare che, quindi, costituisce il termine ultimo per tale applicazione.
È pur possibile però che il PM attivi unilateralmente altri riti. In questo caso la richiesta di patteggiamento è ammissibile, se formulata tempestivamente. Si aprono così termini diversi se la richiesta è realizzata nel corso del:
- giudizio direttissimo: entro l’apertura del dibattimento
- giudizio immediato: entro 15 giorni dall’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato
- procedimento per decreto penale: con l’opposizione.
L’esito della richiesta di patteggiamento
Dopo che è stata formulata la richiesta di patteggiamento possono verificarsi diverse ipotesi.
Per quanto concerne la figura del PM, costui può:
- prestare il suo consenso: il giudice procede allora al giudizio decidendo di applicare la pena richiesta con il patteggiamento. La sentenza potrà eventualmente essere oggetto di ricorso per Cassazione, non in Appello;
- negare il suo consenso: il giudice prende atto del diniego del PM e procede al giudizio.
Per quanto invece riguarda la figura del giudice, costui può:
- ritenere non congrua la pena proposta nella richiesta di patteggiamento e rigettare l’istanza
- ritenere che la qualificazione giuridica del fatto reato sia errata e rigetta l’istanza, considerato che non è possibile modificare in via negoziale la qualificazione giuridica del fatto
- sostenere che la prova del fatto di cui all’imputazione è carente.
Il giudice può dunque accogliere o rigettare la richiesta, ma non ha alcun potere di modificare o integrare l’accordo cui sono pervenute la parti. Non può inoltre decidere sulla base di atti differenti da quelli di indagine, già acquisiti al fascicolo del PM.