Avvocato Brescia | L’addebito della separazione: natura, cause ed effetti
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studio legale brescia - gennaio1

L’addebito della separazione: natura, cause ed effetti

La pronuncia di addebito a carico di un coniuge per la violazione dei doveri reciproci di cui all’art. 143 c.c. comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, è quanto recita il secondo comma dell’articolo 151 del codice civile.

In questo caso si parla di separazione con addebito, ma scopriamo meglio in questa guida che cos’è, come richiedere l’addebito e perché.

Addebito: Che cos’è?

L’addebito della separazione è una conseguenza giuridica della violazione da parte di uno dei due coniugi dei doveri coniugali (cfr. articolo 143 del codice civile).

Secondo l’articolo 143 del Codice civile dal vincolo coniugale derivano i seguenti obblighi: assistenza morale, fedeltà reciproca, coabitazione, collaborazione nell’interesse e nella cura del nucleo familiare, assistenza materiale.

L’inadempimento di uno solo dei suddetti doveri coniugali determina la possibilità per il coniuge di chiedere ed ottenere l’addebito.

Ciò è possibile solamente nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, non in quella consensuale.

Quali sono i presupposti dell’addebito? Per aversi l’addebito della separazione è necessario un nesso causa-effetto fra l’inadempimento di uno dei doveri coniugali e l’intollerabilità della convivenza.

Addebito Separazione: onere della prova

Il coniuge istante, ovvero il coniuge che richiede l’addebito, deve dimostrare che la propria domanda di separazione con addebito sia una diretta conseguenza del comportamento dell’altro coniuge, tale da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale.

In altre parole, l’istante deve dimostrare che proprio quella violazione dei doveri matrimoniali ha cagionato la separazione.

Nel caso in cui un coniuge non intenda perdonare il tradimento dell’altro, si conferisce l’incarico al difensore legale di presentare il ricorso per la separazione giudiziale con addebito per tradimento.

Se, invece, la vita coniugale prosegue dopo il verificarsi della causa di inadempimento, non sarà più possibile richiedere l’addebito.

Addebito della separazione: casistica

Ai fini dell’addebitabilità è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che tale violazione non costituisca la reazione, immediata e non eccessiva, di una negligenza dell’altra parte.

Le casistiche più frequenti sono legate alla violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione, sempre che il tradimento o l’abbandono del tetto coniugale non siano una mera conseguenza di una convivenza intollerabile.

Come pronunciato dalla Cass. 14.02.2012 n. 2059 e dalla Cass. 14.10.2010, n. 21245, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.

Pertanto, come sancito dalla Cass. 19.09.2006 n. 20256, l’infedeltà può essere causa dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che a essa sia riconducibile la crisi dell’unione.

Invece, non può giustificare una pronuncia di addebito il comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 19.09.2006 n. 20256).

Ai fini dell’addebito rileva anche il comportamento del coniuge che sia idoneo ad evidenziare la sua infedeltà, a prescindere dall’effettiva ricorrenza dell’adulterio (c.d. infedeltà “apparente”).

Come sancito dalla Cass. 19.03.2009 n. 6697 non è addebitabile la separazione alla moglie fedele nel caso in cui il marito la informi della sua impotentia generandi (impossibilità nel procreare figli) molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio, con conseguente lesione del diritto fondamentale della moglie a realizzarsi nella famiglia e nella società come madre.

Il tradimento non è causa di addebito della separazione se è seguito da una riappacificazione dei coniugi.

Al di là della casistica afferente la violazione del dovere di fedeltà, riportiamo anche altri esempi concreti:

  • non può pronunciarsi l’addebito della separazione a carico della moglie che decide di interrompere il proprio stato di gravidanza senza avere preventivamente reso partecipe il marito della propria decisione;
  • non porta ad una pronuncia di addebito l’abbandono del tetto coniugale determinato dai frequenti litigi domestici con la suocera convivente;
  • l’allontanamento del tetto coniugale dettato dall’intento di abbandonare la famiglia è motivo di addebito della separazione.

Infine, è configurabile la separazione con addebito se l’atteggiamento di uno dei coniugi si pone in maniera rigida rispetto alla posizione dell’altro coniuge, determinando la violazione dell’obbligo di decidere di comune accordo l’indirizzo della vita familiare.

Come chiedere l’addebito e perché

La domanda di addebito deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione.

Pertanto, il coniuge che si sente ferito a causa di un grave comportamento dell’altro, deve presentare la domanda di addebito già nel primo atto di causa.

Affinché venga pronunciato l’addebito, il Tribunale verifica la sussistenza del diretto nesso causale con la separazione e verifica il comportamento non consono ai doveri matrimoniali.

L’articolo 151 del codice civile stabilisce che le cause di addebito della separazione risiedono in fatti tali da comportare gravi mancanze o danni all’educazione alla prole o tali da rendere intollerabile la convivenza.

Quali sono le conseguenze derivanti? La pronuncia di addebito comporta una serie di conseguenze patrimoniali ed economiche a carico del coniuge responsabile.

Colui o colei a cui viene addebitata la separazione deve farsi carico di una serie di conseguenze: perdita dei diritti successori, perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento e addebito delle spese processuali.

 

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