Avvocato Brescia | La separazione fuori dalle aule di Giustizia: la procedura di negoziazione assistita
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La separazione fuori dalle aule di Giustizia: la procedura di negoziazione assistita

La negoziazione assistita, disciplinata dalla L. 162/2014, rappresenta una modalità alternativa al Tribunale per quelle coppie che decidono di separarsi o, in un secondo momento, di divorziare sulla base di condizioni concordate e condivise. Presupposto fondamentale della procedura, pertanto, è il consenso delle parti. Diversamente, è necessario recarsi in Tribunale.

La negoziazione assistita necessita dell’ausilio e della presenza di almeno due avvocati [uno per parte] e garantisce degli apprezzabili vantaggi: in genere permette di risparmiare tempo e denaro – poiché si evitano i costi e le lungaggini del Tribunale per la fissazione e celebrazione dell’udienza di separazione – e, laddove possibile, rende la rottura del legame coniugale meno dolorosa per i figli. Proprio per quest’ultima ragione, la negoziazione assistita viene  caldeggiata soprattutto se ci sono minori, i quali per primi percepiscono e vivono la tensione della separazione.

 

Negoziazione assistita: termini e documenti necessari

La procedura prevede due accordi scritti:

  1. Convenzione di negoziazione assistita (impegno preliminare)
  2. Vero e proprio accordo di separazione

 

Gli avvocati danno atto di aver tentato la conciliazione delle parti e di averle informate sia della possibilità di esperire la mediazione familiare sia dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Il contenuto minimo dell’accordo riguarda, in genere: le modalità di affido e frequentazione degli eventuali minori coinvolti, contribuzione dei genitori al mantenimento ordinario e straordinario degli stessi, assegnazione della casa familiare, determinazioni patrimoniali tra i coniugi.

Durante la negoziazione assistita, oltre alla stipula delle condizioni di separazione e/o divorzio, è necessario recuperare una serie di documenti, tra cui sicuramente figurano come necessari:

 

  • stato di famiglia
  • dichiarazione dei redditi
  • certificato di residenza

 

Nel caso di accordo di negoziazione per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso [c.d. divorzio], è necessario allegare la sentenza o il decreto di omologa della separazione.

Nel caso di accordo di negoziazione in modifica di condizioni di separazione e/o divorzio precedentemente stabilite, occorre produrre le copie autentiche dei provvedimenti riportanti i termini precedenti.

 

Se in sede di negoziazione vengono conclusi contratti o compiuti atti soggetti a trascrizione, le sottoscrizioni del processo verbale devono essere autenticate da un P.U. a ciò autorizzato. I legali certificano firme, data e conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La negoziazione assistita è possibile anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti: la valutazione discrezionale è demandata agli avvocati sulla base delle dichiarazioni dei coniugi.

 

I diritti inviolabili

Attualmente la Corte di Cassazione è concorde nel ritenere alcuni diritti patrimoniali intoccabili e indisponibili. Ad esempio, considera inapplicabili gli accordi di natura economica che implichino la rinuncia a un diritto futuro o limitino la libertà processuale, in quanto basati su presupposti illeciti: i casi più frequenti riguardano la rinuncia al futuro assegno divorzile o alla sua revisione. Quanto concordato può comunque concernere previsioni attinenti a soluzioni una tantum e assegni di mantenimento (tra cui trasferimenti immobiliari).

 

Il principio chiave attorno al quale ruota la normativa prevede che, nel caso in cui le circostanze di diritto e di fatto cambino, il coniuge abbia sempre facoltà di ricevere tutela chiedendo una modifica delle condizioni.

 

Ruolo della Procura

Se ci sono figli minori, l’intesa raggiunta è trasmessa al P.M entro 10 giorni dalla firma. A questo punto, si possono verificare due scenari:

 

  1. Se l’accordo risponde all’interesse dei figli, il P.M. concede l’autorizzazione;
  2. Se l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il P.M. lo trasmette entro 5 gg al Presidente del Tribunale che fissa entro i successivi 30 gg la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

 

Efficacia dell’accordo

Dalla data ivi certificata, l’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono l’iter di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio quindi:

 

  • Scioglimento comunione legale;
  • Effetti derivanti dal divorzio in ambito successorio;
  • Se contiene la determinazione di un assegno o altra previsione di natura patrimoniale, può costituire titolo esecutivo nonché titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Annotazione dell’accordo

L’avvocato della parte deve trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune ove era stato trascritto il matrimonio copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni (di cui sopra) entro il termine di 10 gg, pena la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Il termine decorre dalla comunicazione del nulla osta da parte del P.M. oppure da quando il Presidente del Tribunale concede l’autorizzazione. In base alla circolare n. 19/2014, l’Ufficiale dello stato civile è incaricato a sanzionare il soggetto inadempiente.

 

A seguito della negoziazione assistita, hanno validità gli effetti e i provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. Dalla data certificata nell’accordo, decorre il termine di 6 mesi per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come espressamente previsto dal novellato art. 3 della Legge n. 898/1970.