La legittima difesa domiciliare
La legittima difesa – disciplinata dall’art. 52 del codice penale – è una causa di giustificazione, ovvero una situazione per l’effetto della quale una condotta solitamente penalmente rilevante non viene sanzionata. L’ordinamento giuridico, difatti, sussistendone i dovuti e rigidi presupposti, esclude la punibilità di colui il quale commetta un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto (patrimoniale o personale) proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. E’ sempre richiesta la proporzione tra aggressione ingiusta e reazione legittima.
La c.d. “legittima difesa domiciliare”, in particolare, è contemplata dai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p., introdotti ex L. 59/2006 e, dal suo inserimento, è oggetto di dibattito politico: si fa riferimento ai casi in cui l’aggressione ingiusta venga posta in essere da un soggetto il quale illegittimamente si introduce nel domicilio altrui. Sul tema è da ultimo intervento il DDL n. 652/2018, approvato dal Senato in data 24 ottobre 2018 con 195 voti favorevoli, 52 contrari e una astensione; per l’approvazione definitiva si attende l’esame della Camera dei Deputati.
Tra le altre cose, il testo introduce una sorta di deroga al principio di proporzionalità tra aggressione ingiusta e reazione legittima proprio nell’ambito della legittima difesa c.d. domestica. In aggiunta, inasprisce il regime sanzionatorio per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio, oltre ad apportare modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.
Queste le novità proposte:
LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Si azzerano i margini di discrezionalità da parte del giudice nel valutare la legittimità dell’azione di difesa: ogniqualvolta la reazione al pericolo attuale avvenga nei luoghi di privata dimora ovvero in ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale, “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
MODIFICA ALL’ART. 55 C.P. (ECCESSO COLPOSO)
Secondo quanto dispone l’articolo 2 del Disegno Di Legge in discorso, non è punibile colui il quale – trovandosi nel proprio domicilio o luogo ad esso parificato in presenza di un soggetto ivi introdottosi illecitamente – commette un reato al fine di salvaguardare la propria o altrui incolumità in stato di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Diversamente, ad oggi, colui il quale eccede nella propria reazione è passibile di conseguenze penali se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo (es. lesioni colpose, omicidio colposo).
SOSPENSIONE CONDIZIONALE (art. 165 c.p.)
Il disegno di legge prevede, nei casi di condanna per furto in abitazione, che la sospensione condizionale sia in ogni caso subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO (art. 614 c.p.)
Per violazione di domicilio, la pena minima raddoppia, da 6 mesi a un anno di reclusione, mentre quella massima aumenta da 3 a 5 anni. Nell’ipotesi aggravata, il minimo passa da 1 a 2 anni, il massimo da 5 a 6 anni.
FURTO IN ABITAZIONE E SCIPPO (art. 624bis c.p.)
Aumentano le pene per il furto in abitazione e lo scippo: da 3 a 4 anni di reclusione nel minimo edittale, da 6 a 7 anni nel massimo. Se sussiste una circostanza aggravante di cui agli artt. 625 e 61 c.p., la condanna sale, nel minimo, da 4 a 5 anni di reclusione e la multa da 927 a 1.000 euro; nel massimo la reclusione resta a 10 anni e la sanzione pecuniaria da 2.000 a 2.500 euro.
RAPINA (art. 628 c.p.)
Nel caso di tentata rapina, la pena è della reclusione da 5(e non 4) a 10 anni.
La pena minima della rapina aggravata viene incrementata da 5 a 6 anni, mentre resta il massimo di 20 anni. Aumenta anche la multa: dagli attuali 1.290-3.098 euro a 2.000-4.000 euro.
Sanzioni più severe anche relativamente al terzo comma, ovvero se il fatto è commesso:
- da persona appartenente ad associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416bis);
- nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o tali da ostacolare la difesa, pubblica o privata;
- all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire oppure abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici, adibiti al prelievo di denaro;
- nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle suddette circostanze, ovvero se una di tali circostanze concorre con un’altra fra quelle indicate nell’art. 61, la reclusione minima passa da 6 a 7 anni (confermata la massima, pari a 20 anni) e la sanzione pecuniaria da 1.538-3.098 euro a 2.500-4.000 euro.
ECCESSO COLPOSO – RESPONSABILITA’ CIVILE (art. 55 c.p.; art. 2044 c.c.)
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri nella propria abitazione o in luoghi ad essa parificati.
Nei casi di eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., il danneggiato ha diritto ad un’indennità, che il giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento, tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
GRATUITO PATROCINIO E SPESE PROCESSUALI
All’interno del T.U. delle spese di giustizia (dpr. 115/2002) la riforma intende garantire il gratuito patrocinio in favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Tuttavia, è fatta salva la facoltà dello Stato di chiedere le spese anticipate qualora, a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona venga poi condannata in via definitiva.
PRIORITÀ NEI PROCESSI
Infine, il ddl interviene affinché nella formazione dei ruoli di udienza, sicché si sostiene debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose relativi proprio ai casi di operatività della scriminante di cui all’art. 52 c.2 c.p.