La gestione del diritto di visita ai tempi del coronavirus
L’emergenza sanitaria ha creato non poche difficoltà nella gestione del diritto di visita ai tempi del Coronavirus. Se, tra le FAQ pubblicate il 9 aprile scorso, il governo Conte ha chiarito la questione, i DPCM che si sono susseguiti a marzo non hanno preso in considerazione adeguatamente il diritto di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario.
Nella FAQ del 9 aprile 2020 si legge: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Gli spostamenti possono avvenire secondo le modalità previste dal giudice: è su questo punto che vogliamo approfondire il nostro focus.
Quando si tratta di decidere se lo spostamento può rischiare di pregiudicare o meno la salute dei figli minori o dell’altro genitore, la parola spetta ai Tribunali.
Riportiamo come, in Italia, i giudici abbiano deciso di fronte alla necessità di contemperare il diritto alla bigenitorialità con il diritto alla salute del minore in fase di lockdown.
Mentre numerosi genitori separati si chiedevano cosa fare, i Tribunali sparsi sul territorio nazionale si sono pronunciati in modo diverso di fronte all’emergenza.
A tal proposito, analizziamo le decisioni emesse dai Tribunali di Milano, Roma, Bari, Napoli e Vasto.
La gestione del diritto di visita ai tempi del Coronavirus: sentenze contraddittorie
Nell’arco di due mesi, la giurisprudenza appare divisa sull’argomento.
Alcune pronunce finora emanate contrastano con la tutela del diritto fondamentale alla bigenitorialità, al diritto di visita e frequentazione genitori-figli.
Peraltro, i vari provvedimenti legislativi che si sono avvicendati nel periodo di emergenza epidemiologica non si sono occupati espressamente del diritto di visita genitori-figli creando confusione e difficoltà interpretative anche nei Tribunali.
DPCM 8 marzo, 9 marzo e 22 marzo 2020 poco chiari
In tema di diritto di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario, la confusione è stata creata dai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Il tema non è stato preso in considerazione dai provvedimento adottati dal governo per la disciplina emergenziale.
Il DPCM 8 marzo 2020 (art.1, co. 1, lett. a) prevedeva, per le zone rosse, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Il DPCM 9 marzo 2020 (art.1) ha poi esteso questa disposizione a tutto il territorio italiano.
Il 10 marzo 2020, il sito del Governo italiano ha chiarito: “Sì, sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Con il DPCM 10 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. a) è tornato il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano… resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.
Il 25 aprile 2020 è stato stabilito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro” ma secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.
Infine, il DPCM 26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. a) consente soltanto “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie“. Permane il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Tribunale di Milano
Il primo Tribunale chiamato a pronunciarsi in tema di diritto di visita ai tempi del Coronavirus è stato quello di Milano in data 11 marzo 2020.
Il Tribunale di Milano, fa prevalere il diritto-dovere di vedersi tra figli e genitori separati, anche in caso di pandemia.
Ha sostanzialmente stabilito che le disposizioni governative in emergenza Covid-19 non debbano precludere l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori. Nessuna “chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in tal senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.
Il Tribunale di Milano ha voluto tutelare il diritto alla bigenitorialità per il benessere psicofisico dei figli minori nel rispetto della Legge n.54/2006 (affidamento condiviso previsto in caso di divorzio e separazione). Si è, oltretutto, basato sul rispetto dell’accordo raggiunto dalle parti nell’udienza precedente e sul fatto che il Governo nelle FAQ chiariva che erano consentiti gli spostamenti per attuare il diritto di visita e frequentazione dei figli.
Nel caso specifico, la madre dei minori aveva chiesto il rientro dei figli (che si trovavano presso il padre) al domicilio materno di Milano. Il Tribunale ha rigettato l’istanza della madre raccomandando il rispetto degli accordi già presi dai genitori (condizioni di affido e collocamento, calendario delle frequentazioni).
Tribunale di Roma
Il 6 aprile scorso, anche il Tribunale per i Minorenni di Roma si è pronunciato in favore della frequentazione tra genitore non collocatario (padre) e figlio.
Il Tribunale capitolino ha richiamato le linee guida adottate dal Governo ed il modulo per l’autocertificazione. Ha evidenziato che tale modulo (aggiornato in quella data) prevedeva, tra le circostanze legittime per lo spostamento, anche gli obblighi di affidamento di minori.
Tribunale di Bari
In data 26 marzo, il Tribunale di Bari ha ritenuto prevalente il diritto-dovere di difendere la salute propria e altrui in tempi di emergenza sanitaria.
Nello specifico, ha deciso la sospensione degli incontri tra papà (genitore non collocatario) e figlio minore che abita presso la mamma e risiede in un comune diverso da quello del padre.
Ha accolto, pertanto, la richiesta della madre di sospendere gli incontri tra padre e figlio fino al termine dell’emergenza sanitaria per tutelare la salute del minore.
Ha giustificato la decisione in riferimento alla normativa anti-contagio (DPCM 22 marzo 2020), nel rispetto di “una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio” con divieto di spostarsi in Comuni diversi da quello di dimora.
Essendo impossibile verificare se il minore, durante l’incontro con il padre, sia stato esposto a rischio sanitario, “il diritto/dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”, in base agli articoli 16 e 32 della Costituzione.
In alternativa, sono autorizzati gli incontri telematici tramite videochiamate o Skype.
Tribunali di Napoli e Vasto
Conformemente al Tribunale di Bari si sono pronunciati il Tribunale di Napoli e di Vasto.
Il 25 marzo scorso, il Tribunale di Napoli, prendendo atto dei divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, ha disposto la sospensione degli spostamenti dei minori per le visite padre/figli a causa dell’emergenza sanitaria per evitare esposizioni a rischio contagio, in attesa di ulteriori provvedimenti di disciplina degli spostamenti.
Il 2 aprile 2020 si è pronunciato anche il Tribunale di Vasto in risposta alla richiesta paterna di poter collocare la figlia minore presso di sé.
Il Tribunale abruzzese ha rigettato l’istanza per tre motivi:
– il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale;
– non è dimostrato che il padre abbia rispettato appieno le condizioni imposte dalla normativa vigente;
– non è chiaro se nella sua abitazione siano presenti altre persone.
Per garantire il mantenimento dei rapporti con la figlia, il Tribunale ha invitato il padre ad utilizzare strumenti telematici.
Concludendo, è evidente come, nel silenzio o nella confusione del legislatore, sono i Giudici a dover decidere il caso specifico sulla base dei principi e delle norme esistenti, dando origine a decisioni sparse qua e là sul Territorio nazionale spesso anche molto differenti tra loro.