Avvocato Brescia | IL REATO DI RISSA: art. 588 c.p.
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rissa e rissa aggravata

IL REATO DI RISSA: art. 588 c.p.

Il reato di rissa ha le caratteristiche del reato comune (l’autore del delitto può essere chiunque) e plurisoggettivo (è necessaria la partecipazione di più soggetti).

Fa parte dei delitti contro la persona; è un reato di pericolo per l’incolumità individuale.

La legge non considera il pericolo di turbamento dell’ordine pubblico come elemento che costituisca o influisca sul reato di rissa. Una sentenza della Cassazione, sez. V, del 1988 ha affermato che, per la tutela dell’incolumità pubblica, non è necessario lo svolgimento del fatto criminoso in un luogo pubblico o aperto.

Secondo la legislazione italiana, per configurare il reato di rissa sono necessari determinati requisiti.

Scopriamo meglio la definizione di rissa, i dettagli, le circostanze aggravanti, le pene previste e tutto quello che c’è da sapere del delitto ex art. 588 del codice penale.

 

Reato di rissa: definizione

La legge non fornisce una precisa definizione di rissa: rimanda al significato comune del termine. La rissa è una contesa violenta tra più persone. L’elemento oggettivo essenziale è la presenza di due gruppi contrapposti di persone animati dalla reciproca volontà di attentare l’altrui incolumità individuale. Di conseguenza, se la volontà di aggredire l’incolumità individuale proviene soltanto da un gruppo e l’altro si limita a difendersi non sussiste il reato di rissa.

L’art. 588 del codice penale stabilisce quanto segue: chi partecipa ad una rissa è punito con una multa fino a 309 euro. La pena della reclusione scatta soltanto quando nella rissa qualcuno riporta lesioni personali o viene ucciso. In tal caso, è previsto il carcere per aver partecipato alla rissa pur non essendo l’autore della lesione o della morte.

La Corte di Cassazione (sentenza del 25 febbraio 1988) ha definito la rissa una contesa fra tre o più persone finalizzata al farsi del male reciprocamente, indipendentemente da dove avvenga (luogo pubblico o privato).

 

Elemento psicologico

L’elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4976 del 14 maggio 1982).

L’intento delle parti deve essere quello di recare offesa agli avversari, di farsi reciprocamente del male. Se manca questo elemento il reato di rissa non sussiste né per gli aggressori né per gli aggrediti.

L’aggressione di un gruppo di persone nei confronti di un soggetto in fuga non integra il reato di rissa (Ufficio Indagini preliminari S.Maria Capua V., 20/04/2016, n.932).

Affinché si parli di delitto, è necessaria una violenza fisica reciproca tra singoli soggetti o tra gruppi contrapposti. Le condotte devono essere violente e pericolose per la vita o l’integrità personale.

Da una parte, il soggetto totalmente passivo non può essere accusato di reato di rissa: dall’altra, si può partecipare ad una rissa sia intervenendo in qualsiasi momento sia ritirandosi prima che questa sia terminata.

Non commette reato di rissa  chi interviene come ‘paciere‘ con la volontà di sedarla e dividere i contendenti: è esente da responsabilità, almeno finché il suo intento rimanga difensivo dell’incolumità altrui.

 

Reato di rissa: il numero legale di partecipanti

Il reato di rissa prevede la presenza di almeno tre persone. Due persone che vengono alle mani potranno rispondere di percosse o lesioni, non di rissa.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 1476/2008 del 11.01.2008 il reato scatterebbe soltanto in presenza di più di tre persone (almeno quattro), ma tale orientamento viene tuttora considerato minoritario nella giurisprudenza prevalente che continua a ritenere sufficiente la presenza di tre partecipanti.

La rissa può avvenire anche tra gruppi di persone che si trovino a distanza tra loro purché gli uni siano alla portata offensiva degli altri, ad esempio attraverso il lancio di pietre o altri oggetti usati allo scopo di ferirsi (Cass., sent. n. 1972/1973 del 07.03.1973).

Con la sentenza n. 7013/2010 del 03.11.2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato sussiste anche quando i partecipanti non sono coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sviluppi a più riprese purché avvenga rapidamente. L’azione può svilupparsi in varie fasi ed essere frazionata in singoli episodi, tutti seguiti in rapida successione in modo tale da saldarsi in un’unica sequenza di eventi.

D’altro canto, una volta accertata l’intenzione offensiva di tutti i contendenti, è irrilevante ai fini della sussistenza del reato accertare chi per primo sia passato ai fatti (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4878 del 28 maggio 1984).

E’ configurabile il concorso esterno in caso di condotte di istigazione e rafforzamento della volontà del partecipante alla rissa (Cassazione, Sez. V, 3.10-18.12.2019, n. 51103).

 

Legittima difesa e provocazione

La legittima difesa è tendenzialmente incompatibile con il reato di rissa in quanto non si può distinguere un intervento nella rissa compiuto per difendere se stesso o una persona cara da un grave ed attuale pericolo di un’offesa ingiusta.

I partecipanti alla rissa sono animati dall’intento reciproco di offendersi accettando la situazione di pericolo in cui si trovano volontariamente. In tal modo, rendono la difesa non necessitata (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7635 del 23 febbraio 2007), non indispensabile.

In via del tutto eccezionale, la legittima difesa può essere riconosciuta quando si verifica una reazione assolutamente sproporzionata e imprevedibile, un’offesa più grave e diversa da quella accettata, nuova, autonoma, ingiusta.

Il delitto di rissa non sussiste se da parte dell’antagonista o antagonisti vi sia resistenza passiva e senza precedente provocazione.

La provocazione diventa una circostanza attenuante soltanto se l’azione offensiva di uno dei gruppi antagonisti venga preceduta e determinata da una pretesa arrogante, illecita, da un’offesa gravissima che provenga soltanto dall’altro gruppo (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43382 del 30 novembre 2005).

 

Rissa aggravata, lesione personale e omicidio

I reati di lesioni e omicidio non vengono assorbiti dal reato di rissa; sono reati distinti (Cassazione penale sez. I, 07/04/2016, n.30215) che concorrono alla rissa.

Se nella rissa qualcuno rimane ucciso o riporta una lesione personale, la pena è la reclusione da 3 mesi a 5 anni per il solo fatto della partecipazione alla rissa. La stessa pena si applica se la lesione personale o l’uccisione si verifica subito dopo la rissa ed in conseguenza di essa.

Se un corrissante arreca lesioni personali ad un terzo estraneo alla rissa, soltanto chi ha agito risponde sia del reato di rissa sia di lesioni volontarie (Cassazione, Sez. V, 2.2.1984).

Ad ogni modo, la circostanza aggravante oggettiva (art. 588 comma 2 c.p.) è a carico di tutti i partecipanti per il solo fatto di aver preso parte alla rissa.

L’aggravante può essere addebitata all’agente soltanto se l’evento sia prevedibile ed evitabile (art. 59, comma 2 c.p.).

In caso di concessione delle attenuanti generiche che prevalgano sulle aggravanti, per il reato di rissa aggravata viene applicata la pena pecuniaria, non quella detentiva.

L’aggravante del reato di rissa si può applicare anche nei confronti del partecipante che abbia riportato lesioni personali perchè, partecipando volontariamente alla condotta violenta collettiva, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata (C. Sez V, 24.11.2017-5.3.2018, n.9933).

In caso di morte di uno dei corrissanti, la costituzione di parte civile dei prossimi congiunti del soggetto ucciso è legittima anche nei confronti del corrissante non responsabile dell’evento (direttamente o in concorso) come autore mediato del danno, visto che l’omicidio è avvenuto a causa e nel corso di una rissa (C., Sez. V, 20.4.2007).

 

Spedizione punitiva

La Cassazione ha affrontato il caso particolare della spedizione punitiva.

L’omicidio conseguente ad una rissa programmata deve essere posto a carico di tutti i partecipanti ad una spedizione punitiva, di cui uno solo fornito di arma già pronta all’uso e gli altri di spranghe. Questo perché l’omicidio come possibile sviluppo della rissa in tal caso è prevedibile (Cassazione penale, Sez. I, 26.9.1995, fattispecie in tema di provvedimento cautelare).