Avvocato Brescia | Il reato di ricettazione
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Il reato di ricettazione

L’art. 648 c.p. disciplina il reato di ricettazione. È un reato contro il patrimonio che ha come oggetto denaro o beni provenienti da un qualsiasi delitto.

Al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, la ricettazione viene posta in essere da chi acquista, riceve oppure occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere, occultare allo scopo di procurare un guadagno per sé o per gli altri.

Il delitto anteriore non deve essere necessariamente accertato (Cass. n. 3211/1999, n. 4077/1990, n. 26308/2010) perché la provenienza delittuosa del bene si desume dalla natura dello stesso bene. Anche l’autore del delitto anteriore non deve essere necessariamente noto (Cass. n. 9410/1990). Il presupposto reato, di conseguenza, non necessita di verifica a livello soggettivo e oggettivo.

Quali sono gli elementi costitutivi del reato di ricettazione?

Cosa si rischia, quali sono le pene previste dalla legge?

Che differenza c’è tra ricettazione, favoreggiamento reale ed incauto acquisto?

Nella presente guida, rispondiamo a queste e ad altre domande.

Il reato di ricettazione: elemento oggettivo

La ricettazione è un reato a forma vincolata in quanto integrato dall’acquisto, ricezione oppure occultamento di denaro o cose provenienti da illeciti, nonché dall’attività di intermediazione posta in essere a tal scopo.

L’elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende diversi fattori, tra cui: 1) denaro, cose, qualsiasi bene che abbia un valore;2) provenienza dell’oggetto acquistato, ricevuto, occultato da un qualsiasi delitto precedente.

L’acquisto o intermediazione nell’acquisto sono elementi oggettivi più facilmente definibili, mentre lo sono meno, ad esempio, l’intermediazione nell’occultamento del bene (cosa o denaro).

L’esistenza di un reato presupposto (furto, rapina, estorsione) non deve essere accertato ma è essenziale per la configurazione del delitto di ricettazione. In sostanza, non serve che si sappia chi ha commesso il furto o che vi sia un processo in corso (o una sentenza di condanna) o che sia stata sporta una denuncia per furto.

È sufficiente che si possa desumere la provenienza illecita del bene.

Il reato presupposto, comunque sia, non deve essere necessariamente un delitto contro il patrimonio.

Reato presupposto e delitto di ricettazione sono legati da un rapporto di accessorietà: se il primo non è punibile, non lo è neanche il secondo.

Ad ogni modo, si esclude ogni forma di concorso tra i due reati secondo la clausola di sussidiarietà prevista nell’art. 648 c.p.: chi ha, per esempio, commesso il furto del bene poi messo in vendita, sarà imputato solo del reato di furto e non del reato di ricettazione.

Elemento soggettivo

Il reato di ricettazione è un reato comune (chiunque può commetterlo) che richiede la consapevolezza dell’origine illecita del bene.

L’elemento soggettivo della ricettazione si ha quando il soggetto agente è consapevole che il bene acquistato, ricevuto o occultato proviene da un delitto pur non sapendo di preciso i dettagli del presupposto reato.

Secondo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (pronuncia n. 12704/2012), tale consapevolezza si può dedurre da qualsiasi elemento (diretto o indiretto) e dal comportamento dell’imputato che non indica con chiarezza la provenienza della cosa ricevuta. Non indicando la provenienza si deduce che il soggetto voglia occultarla.

Semplificando, acquistare un cellulare ad un prezzo bassissimo senza ricevuta o una borsa con marchio contraffatto in una bancarella può configurare il reato di ricettazione. Chi acquista è responsabile in quanto si presume che sia consapevole della provenienza illecita dell’oggetto. Pur non partecipando al furto, l’acquirente è consapevole della provenienza delittuosa (in via indiretta o diretta).

Il ricettatore, ovvero chi commercia in oggetti provenienti da un qualsiasi delitto, è in contatto con chi fornisce i beni, quindi è consapevole, seppure non concorra nel reato di furto.

Elemento psicologico del reato di ricettazione: dolo eventuale

La ricettazione è un reato che implica necessariamente il dolo specifico considerandone la finalità (procurare a sé o ad altri un profitto) attinente al delitto contro il patrimonio. Implica la coscienza e la volontà di ricevere, acquistare od occultare denaro o cose con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

In certi casi, la ricettazione può essere caratterizzata dal dolo eventuale, diverso dal semplice sospetto tipico dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.) in quanto presuppone un maggiore livello di consapevolezza.

Di conseguenza, affinché si parli di ricettazione, basta il ‘ragionevole’ convincimento che l’agente accetti il rischio della provenienza delittuosa sulla base di dati di fatto.

La Corte di Cassazione (pen., sez. II, 19 aprile 2017, n. 20193) ha riconosciuto la compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione in quanto:

– c’è una differenza sostanziale tra l’art. 648 e l’art. 712 del c.p.;

– con l’art. 712 c.p. (incauto acquisto) si tende a punire la noncuranza, negligenza e disattenzione dell’agente riguardo al dubbio sulla provenienza del bene.

Il dolo eventuale viene solitamente accertato con la c.d. ‘formula di Frank‘ che si basa su questo concetto: il soggetto, che sospetta l’eventualità della provenienza illecita delle cose, nel dubbio agisce ugualmente, accettando il rischio delle conseguenze penali previste dalla legge per la commissione di quello specifico fatto integrante una fattispecie prevista come reato.

Ricettazione: differenze con altri reati (incauto acquisto, favoreggiamento reale)

Individuare l’elemento soggettivo del reato di ricettazione è essenziale per poter escludere altri tipi di reato: incauto acquisto e favoreggiamento reale.

La ricettazione si distingue dal favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) in quanto nel secondo delitto la ricezione della cosa avviene ad esclusivo interesse dell’autore del reato principale.

L’incauto acquisto (art. 712 c.p.) è un acquisto di cose di sospetta provenienza. In tal caso, l’autore viene punito per negligenza, ovvero per non aver verificato la provenienza illegale del bene prima dell’acquisto. Non c’è dolo né consapevolezza (caratteristiche tipiche del reato di ricettazione) ma negligenza e semplice sospetto non accertato. Si tratta di una contravvenzione: viene punita con l’arresto fino a 6 mesi o con una multa non inferiore a 10 euro.

Cosa si rischia, come viene punito il reato di ricettazione

Il reato di ricettazione viene punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 516 a 10.329 euro.

La pena scende fino a 6 anni e con una multa fino a 516 euro se il fatto accertato risulta più lieve (nel senso che abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di minima entità).

Al contrario, la pena è aumentata (fino a un terzo) quando il delitto riguarda denaro o cose provenienti dai reati di rapina aggravata (art. 628, comma 3), estorsione aggravata (art. 629, comma 2) o furto aggravato (art. 625 comma 1, n.7-bis).

Il D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n.119/2013 ha introdotto la circostanza aggravante il delitto di ricettazione in caso di furto aggravato (di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture che erogano energia, servizi di trasporto e telecomunicazioni o altri servizi pubblici gestiti anche da privati in regime di concessione pubblica). Per tale delitto aggravato è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2., lett. f bis, c.p.p.).

Il reato di ricettazione si applica anche quando l’autore del delitto da cui provengono denaro o cose non è punibile né imputabile.

Si tratta di un reato perseguibile d’ufficio (per procedere, non è necessaria la querela). È previsto l’arresto facoltativo in flagranza oppure l’arresto obbligatorio se i beni oggetto della ricettazione provengono da rapine, estorsioni o furto aggravati.