Il DDL PILLON – Parte Seconda: I cambiamenti previsti (2)
Come anticipato nell’articolo di mercoledì scorso, oggi termineremo con la panoramica dei cambiamenti nel diritto di famiglia previsti dal DDL PILLON.
AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E OPPOSIZIONE ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO [Art. 12 DDL 735/2018]
Art. 337quater c.c.: Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei coniugi può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo alla parte istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole previsti dal primo comma dell’articolo 337 ter.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i minori sono adottate da entrambi i coniugi. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (1).
DDL PILLON: a prescindere dai gravi motivi che hanno indotto a disporre l’affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore – eccezione alla regola dell’affidamento condiviso – il DDL intende garantire sempre e comunque il diritto alla bi-genitorialità, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con il c.d. non collocatario, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal Giudice.
Nonostante l’affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate comunque da entrambi i genitori.
REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Art. 337quinquies c.c.: In qualsiasi momento i genitori, con nuovo e separato ricorso (consensuale/giudiziale), hanno diritto di richiedere al Giudice la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.
DDL PILLON: nei casi di conflittualità, introduce un secondo tentativo di mediazione e l’affidamento del caso ad un coordinatore quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del Giudice.
RESIDENZA PRESSO LA CASA FAMILIARE E PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA [ART. 14 DDL 735/2018]
Art. 337sexies c.c.: Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli: non rileva l’eventuale diritto di proprietà sull’immobile dell’uno o dell’altro genitore, quanto garantire al minore la permanenza nel luogo ove è nato e cresciuto. Solitamente, pertanto, l’abitazione viene assegnata al c.d. collocatario, a meno che questi non risieda o cessi di risiedervi stabilmente o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La doppia residenza e il c.d. affido alternato [tempi paritetici del minore presso le rispettive abitazioni del padre e della madre] oggi rappresentano un’eccezione, realizzabile, in particolare, quando non sussiste un alto livello di conflittualità tra i coniugi.
DDL PILLON: Il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare. In caso di disaccordo, indica quale dei due genitori continuerà a risiedervi, versando un indennizzo al proprietario, pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato. Non ha diritto a rimanervi colui che non ne sia proprietario ovvero titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione: il coniuge, quindi, che non vanta un diritto reale sull’immobile è destinato ad abbandonarlo, a prescindere dalla sua partecipazione alle esigenze economiche e domestiche della famiglia.
Introdurre la regola della doppia residenza, dei tempi paritetici e, dunque, del mantenimento diretto, significa eliminare l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, da disporsi nell’interesse esclusivo del minore.
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI [art. 15 DDL 735/2018]
Art. 337septies c.c.: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico: non sono dunque previsti limiti massimi di età. L’assegno, salvo diversa determinazione, è versato direttamente all’avente diritto.
Secondo costante giurisprudenza, sia il genitore c.d. collocatario sia il figlio maggiorenne sono legittimati a richiedere in giudizio l’assegno a carico dell’altro coniuge.
DDL PILLON: Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice può disporre, su loro ESCLUSIVA richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i coniugi. In relazione alle proprie capacità, sostanze e reddito la prole rimane obbligata a contribuire mantenimento della famiglia finché convive con essa (art. 315-bis). Eccetto i portatori di disabilità grave, gli obblighi dei genitori nei loro confronti cessano:
- al compimento del venticinquesimo anno di età;
- alla mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità offerte;
- alla colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI [artt. 17 e 18]
Art. 342bis c.c.: Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà altrui, il giudice, su istanza di parte, può ordinare al responsabile di siffatti comportamenti di cessare dalla condotta pregiudizievole nonché di allontanarsi dalla casa familiare ovvero di non avvicinarsi più alla stessa né ai luoghi abitualmente frequentati da colui che richiede l’ordine di protezione.
DDL PILLON: mira ad introdurre un nuovo comma al 342bis c.c., sicché su istanza di parte, siano applicabili provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – egli stesso manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi. Inserendo inoltre un nuovo articolo (art. 342quater c.c.), il DDL intende attribuire al giudice il potere di disporre l’inversione della residenza abituale del figlio presso l’altro genitore o, addirittura, il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata
L’obiettivo del DDL è quello di introdurre nel diritto di famiglia la SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE (c.d. PAS) – disturbo non previsto dai principali sistemi in uso dagli ordini professionali di psicologi/psichiatri – di cui, secondo alcuni, soffrirebbe il minore per l’effetto dell’atteggiamento ostruzionistico del genitore c.d. collocatario (generalmente la madre), la quale si oppone alle frequentazioni tra il minore e l’altro coniuge.
Sottesa a tale teoria è la presunzione che il rifiuto espresso dal figlio sia causato da una manipolazione psicologica agita dall’altro, escludendo che, invece, dietro tale disagio possa nascondersi un reale bisogno del bambino/a.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE [art. 19 DDL 735/2018]
Art. 151 c.2 c.c. Ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, attualmente si lascia al giudice definire il coniuge cui addebitare la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La parte inadempiente perde il diritto all’assegno di mantenimento per sé nonché i diritti successori.
DDL PILLON: propone l’abrogazione dell’istituto dell’addebito della separazione.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO [Art. 21 DDL 735/2018]
Quale logica conseguenza del principio del mantenimento diretto della prole, trova abrogazione l’art. 570-bis c.p., fattispecie penale introdotta nel nostro ordinamento solo a marzo 2018 proprio con l’intento di sanzionare penalmente “il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero [che ]viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Seguirà una parte terza relativa ai commenti espressi dalle maggiori associazioni sul DDL Pillon.