Il DDL PILLON – Parte Seconda: I cambiamenti previsti
Per comprendere la portata del DLL PILLON, è necessario comprendere come cambierebbe il diritto di famiglia, attualmente disciplinato dalle norme del Codice Civile (C.C.) e del Codice di Procedura Civile (C.P.C.) per l’effetto della L. 54/2006.
MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA [artt. 1-4 DDL 735/2018]
Codice Civile e leggi complementari: i genitori non sono MAI obbligati a tentare la mediazione prima di procedere con la separazione. In caso di elevato livello di conflittualità, è il Giudice, dopo un’attenta valutazione della singola situazione, ad invitare caldamente le parti a tentare la mediazione familiare, ove si tratti di semplice conflitto, esclusi pertanto i casi di violenza.
DDL PILLON: IN OGNI CASO, se la separazione coinvolge figli minori di età, i genitori sono obbligati a tentare la mediazione civile. Si istituisce l’albo professionale dedicato ai mediatori familiari, con titoli di studio, specializzazioni e percorsi formativi necessari; alle Regioni è demandatala gestione (e aggiornamento annuale) dei relativi elenchi.
È vietato esibire nei procedimenti giudiziali atti e documenti inerenti alla mediazione, se non previo accordo sottoscritto dai soggetti interessati (segreto professionale art.622 C.P.)
La partecipazione al procedimento, informale e riservato, di minori- purché almeno tredicenni – contempla il consenso volontario di tutte le parti ovvero di entrambi i genitori e può essere interrotta in qualsiasi momento. Il tribunale, competente per territorio, si esprimerà entro 15 giorni dalla domanda. L’esperimento ha durata massima pari a 6 mesi dal primo incontro.
Nelle controversie richiedenti specifiche competenze tecniche, il giudice può nominare uno o più esperti ausiliari, remunerati come da regolamento. In ogni caso, i costi della mediazione sono a carico delle parti.
Se la conciliazione riesce, parti e mediatore (tenuti a collaborare lealmente) sottoscrivono il processo verbale. Se non riesce, il mediatore avanza una proposta, debitamente sottoscritto; il documento è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Salvo che prevedano diversamente, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento.
COORDINATORE GENITORIALE [art. 5 DDL 735/2018]
Codice civile e leggi complementari: NON è previsto tale strumento.
DDL PILLON: introduce la figura del coordinatore genitoriale quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore. A tale funzione è preposto un professionista qualificato, un esperto con funzione mediativa, il quale opera come terzo imparziale sulla co-genitorialità di prole minorenne, conformemente alle disposizioni legali e deontologiche della propria professione (es. psichiatra, psicoterapeuta, avvocato, assistente sociale, ecc.). In via stragiudiziale integra:
- la valutazione della situazione conflittuale;
- l’informativa sui rischi che eventuali controversie scaturiscono nelle relazioni genitori-figli;
- la gestione del caso e degli operatori coinvolti, nonché del conflitto;
- la ricerca dell’accordo, fornendo suggerimenti o raccomandazioni;
- l’assunzione, previo consenso genitoriali, delle funzioni decisionali.
Tale figura viene prevista dal DLL per soddisfare i seguenti obiettivi:
- assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale;
- monitorarne l’osservanza, risolvendo tempestivamente i contrasti;
- salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, ricoprire l’incarico non dà luogo a responsabilità personale. Su esplicita richiesta genitoriale, il Giudice ne dispone la nomina, ove ritenuto necessario nell’interesse del minore. L’accordo di incarico e il consenso informato (per le professioni sanitarie), sottoscritti, sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.
PIANO GENITORIALE [art. 10 DDL 735/2018]
Artt. 706 e 711 c.p.c.: nel ricorso per separazione, le parti formulano le proprie richieste in materia di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, rimettendo poi al Presidente il compito di determinare, con ordinanza presidenziale, i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse della prole.
DDL PILLON: A PENA DI NULLITA’, sono i genitori di figli minori che devono indicare nel ricorso per separazione il piano genitoriale concordato. Sulle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, occorre il comune accordo dei coniugi, tenendo conto di:
- capacità;
- inclinazione naturale;
- aspirazioni.
Eventuali disaccordi rimettono la decisione al giudice. Suo diritto disporre che la responsabilità genitoriale avvenga separatamente, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Qualora non ci si attenga alle condizioni dettate, valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Il mediatore rilascia comunque sempre ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai medesimi, in cui notifica che hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito. Il termine dei coniugi per presentarsi davanti al presidente viene ridotto da 90 a 40 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria.
AFFIDAMENTO CONDIVISO CON TEMPI PARITETICI [art. 11 DDL 735/2018]
Art. 337ter c.c.: affidamento condiviso non significa eguali tempi con entrambi i coniugi. Seppur la responsabilità genitoriale vada esercitata di comune accordo, il minore ha un’unica residenza presso il c.d. genitore collocatario, con il quale trascorre la maggior parte del tempo. Il provvedimento giurisdizionale, nell’interesse della prole e a seconda delle circostanze del caso specifico, disciplina puntualmente il diritto di visita del genitore c.d. non collocatario, il quale trascorre del tempo con il minore in giorni e orari ben precisi. Non esiste una regola rigida predeterminata: ogni caso impone una specifica riflessione.
Il genitore c.d. non collocatario versa all’altro un ASSEGNO DI MANTENIMENTO, da determinarsi in proporzione ai propri redditi, alle esigenze del minore, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i coniugi nonché ai tempi di permanenza presso ciascuno. L’assegno di mantenimento inerisce le spese ordinarie del minore, mentre le spese straordinarie, a carico dei genitori al 50%, vengono rimborsate al c.d. collocatario su richiesta documentata di quest’ultimo.
DDL PILLON: Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, sono garantiti tempi paritetici con il minore (se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta). La permanenza deve essere pari ad almeno 12 giorni per mese, compresi i pernottamenti, presso ognuno, salvo comprovato e motivato pericolo di violenza, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore o inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del figlio. Quando le circostanze rendono difficile una divisione equipollente su base mensile, è possibile applicare meccanismi di recupero durante le vacanze.
Al fine di realizzare la pari permanenza presso il padre e la madre, i coniugi hanno il compito di predisporre un piano genitoriale in ordine a:
- Luoghi abitualmente frequentati dai figli;
- Scuola e percorso educativo del minore;
- Eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
- Frequentazioni parentali e amicali del minore;
- Vacanze normalmente godute dal minore.
In questo modo, OGNI GENITORE CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL MANTENIMENTO ORDINARIO DEL FIGLIO NEI GIORNI DI PROPRIA SPETTANZA ED IL MINORE HA UN DOPPIO DOMICILIO. Di conseguenza, vengono meno sia l’istituto dell’assegno di mantenimento sia la figura del c.d. genitore collocatario.
In mancanza di accordo dei genitori, il giudice, udite le parti, determina:
- i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore;
- la misura e il modo con cui ciascuno contribuirà al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, definito su base locale alla luce del costo medio della vita (fanno fede i dati ISTAT);
- le spese ordinarie, straordinarie;
- specifici capitoli di spesa, in applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie.
Gli ascendenti [es. i nonni] possono intervenire nel processo, per sostenere una delle parti, secondo quanto previsto dall’art. 105 c.c.
L’analisi del DDP PILLON seguirà nel prossimo articolo. Tra gli argomenti trattati si segnalano l’affidamento esclusivo, l’assegnazione della casa familiare nonché le disposizioni nei confronti dei figli maggiorenni