Avvocato Brescia | Guida in stato di ebbrezza
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Guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dagli art. 186 e 186-bis del Codice della strada, che sanziona in via amministrativa e/o penale chiunque versi in una condizione di disarmonia psico-fisica, determinata dall’assunzione di bevande alcoliche, per cui venga a mancare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione, elementi indispensabili per la sicurezza della guida (Cass. Sez. 4, sentenza n. 2350 del 10/07/1979). La movimentazione deve avvenire su area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Nell’ordinamento italiano si configurano 3 fasce di gravità:

  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0.5 e 0.8 g/l, il fatto è sanzionato solo da un punto di vista amministrativo [multa compresa tra circa 500 a 2000 euro] e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi (art. 186 comma 2 lett. a);
  • Se il tasso alcolemico è superiore a 0.8 g/l, ne deriva un procedimento penale. In particolare:
  • per valori compresi tra 0.8 e 1.5 g/l (estremi esclusi), è prevista una ammenda da 800 a 3200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e, in ogni caso, la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
  • per valori pari o superiori a 1.5 g/l, il guidatore è punito con un’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno e, in ogni caso, la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

E’ evidente, a contrario, che l’ordinamento tollera un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l.

Guida in stato di ebbrezza reato penale e le modalità di accertamento

La modalità di accertamento principalmente diffusa consiste nell’etilometro (art. 379 del regolamento), un apparecchio in grado di misurare la concentrazione alcolica nell’aria espirata. Oltre a visualizzare i risultati, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale che, in almeno due determinazioni concordanti svolte in un intervallo temporale di 5 minuti, riscontrino un valore di oltre 0,5 g/l.

Gli organi di polizia stradale hanno la facoltà e non l’obbligo di effettuare i test alcolemici, su uno dei seguenti tre presupposti:

  • Gli accertamenti qualitativi preliminari (che tutelino la riservatezza e non siano invasivi) diano esito positivo;
  • Sempre in caso di incidente, indipendentemente dalle responsabilità specifiche e dalla circostanza che taluno sia rimasto ferito;
  • Qualora si abbia altrimenti motivo di ritenere che l’alcool abbia alterato lo stato psicofisico del conducente.

Chi rifiuta di sottoporsi all’accertamento rientra automaticamente nella fascia più grave.

Per i guidatori coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, la guida in stato di ebbrezza può essere altresì segnalata, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, alle quali viene rilasciata apposita certificazione. Tale rilevazione potrà svolgersi con l’ausilio di un etilometro ovvero metodologie cliniche analitiche (es. analisi del sangue, delle urine, ecc.), previo consenso scritto dell’interessato, legittimato però a rifiutarsi.Se è impossibilitato ad esprimere il consenso, il campione biologico viene comunque prelevato e conservato in attesa della sua autorizzazione.

Un tasso alcolemico superiore ai limiti sopra enunciati rilevato con l’etilometro non dovrebbe costituire l’unico elemento probatorio sufficiente perché il Giudice ritenga sussistente l’effettivo stato di ebbrezza. Per questi motivi, il verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia nella maggior parte dei casi riporta anche determinate circostanze ritenute sintomatiche dell’effettiva disarmonia psico-fisica del conducente, deducibili dallo stato del soggetto (es. alito vinoso, linguaggio sconnesso, andatura barcollante, ecc.) o dalla condotta di guida (es. ingiustificati ed improvvisi scatti laterali, ecc.).

Lavori di Pubblica Utilità (LPU)

Eccettuata l’ipotesi in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con lavori di pubblica utilità, cioè attività non retribuite a favore della collettività da praticare presso Enti o associazioni di volontario/no profit appositamente a ciò convenzionati. Dopo aver individuato l’Ente con il proprio cliente, in linea anche con i suoi impegni lavorativi/familiari, l’avvocato difensore, in vista dell’udienza, richiede all’Ente la dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento dei Lavori, al fine di produrla al Giudice. Il quantitativo di ore da svolgere varia a seconda della gravità del fatto e viene distribuito settimanalmente entro specifici limiti di legge. L’esito positivo degli LPU estingue il reato e comporta il dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Categorie sottoposte a sanzioni più aspre

Comportano un inasprimento della pena determinate circostanze aggravanti:

  • Aver causato un incidente stradale, inteso come ogni tipo di traumatismo collegato alla circolazione dei veicoli, che comporti danno a persone o alle sole cose. Se ricorre la fascia più grave (tasso alcolemico uguale o superiore ad 1,5 g/l), è prevista la REVOCA della patente;
  • Reati commessi dopo le 22 e prima delle 7;
  • Conducenti neopatentati e professionisti dei trasporti.

Casi particolari

Se il soggetto in stato di ebbrezza si trova alla postazione del conducente, ma in sosta (art. 157 C.d.S.), senza che sussistano indizi della sua precedente guida in quello stato, esso non può essere perseguito. Al contrario la fermata costituisce una fase della circolazione (Cass. sez. 4, sentenza n. 37631 del 25/09/2007), poichè il veicolo è stato precedentemente utilizzato. Infine, non ci sono gli estremi del reato per un ciclista che anziché pedalare conduce a mano il velocipede. 

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Non sono previste più fasce di gravità a seconda del quantitativo di sostanza rilevate dagli agenti: si applica la pena dell’ammenda da € 1.500 a 6.000 e dell’arresto da 6 mesi ad un anno a prescindere dal tipo o dalla quantità di sostanza rinvenuta.  La patente è sospesa da 1 a 2 anni. Se si provoca un incidente le pene sono raddoppiate.