Avvocato Brescia | Fondo Patrimoniale: cos’è, costituzione, benefici, azione revocatoria
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Fondo Patrimoniale: cos’è, costituzione, benefici, azione revocatoria

Il Fondo Patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico che permette ad uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad esempio, un genitore) di vincolare una serie di beni (immobili, titoli di credito, mobili registrati) destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Si affianca, senza sostituirlo, al regime patrimoniale primario adottato dai coniugi.

Salvo diversa disposizione nell’atto di costituzione del fondo, la titolarità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi.

Questo vincolo posto nell’interesse della famiglia su determinati bene rappresenta un patrimonio separato che ha la funzione di soddisfare i diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti in ambito familiare.

Il Fondo Patrimoniale è stato introdotto con la Riforma del diritto di famiglia del 1975 rimpiazzando il precedente ‘patrimonio familiare’, strumento con cui la titolarità ed amministrazione dei beni vincolati spettavano al coniuge costituente.

È un atto di liberalità, ovvero a titolo gratuito. I coniugi non possono disporre dei beni vincolati nel fondo per scopi diversi dagli interessi della famiglia. Allo stesso tempo, i creditori particolari dei coniugi (per obblighi diversi dai bisogni della famiglia) non possono rivalersi sui beni costituenti il fondo.

I riferimenti normativi sono gli artt. 167-171 del Codice Civile.

 

Fondo Patrimoniale: quando si può costituire

Per costituire il Fondo Patrimoniale bisogna essere sposati. Può anche essere costituito in vista di future nozze, ma la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.

In caso di costituzione da parte di uno dei fidanzati, anche l’altro futuro sposo dovrà partecipare alla stipulazione dell’atto pubblico.

Nel caso in cui la costituzione del fondo venga effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati, l’efficacia scatterà ugualmente con la celebrazione del matrimonio.

In regime di comunione legale, i beni che non ricadono nella comunione non possono essere vincolati nel Fondo Patrimoniale.

 

Come si costituisce

Ai sensi dell’art. 167 c.c. il Fondo Patrimoniale può essere costituito per atto notarile da un coniuge o entrambi oppure da un terzo (con atto pubblico o testamento). La costituzione del fondo ad opera di un terzo (per atto tra vivi) si completa con l’accettazione dei coniugi (anche con atto pubblico successivo).

La costituzione del fondo può avvenire all’atto del matrimonio o successivamente.

Il vincolo di destinazione del fondo può riguardare i bisogni di una sola famiglia.

Il fondo può essere composto da:

– beni immobili;

– beni mobili registrati;

– titoli di credito, da vincolare rendendoli nominativi (2021 ss);

– denaro;

– qualsiasi bene che consente l’annotazione (pubblicità) del vincolo cui è sottoposto;

– i frutti prodotti dai beni vincolati al fondo.

Nel fondo non possono essere conferiti beni futuri o un’azienda. I debiti derivanti dall’attività di impresa di uno o entrambi i coniugi sono estranei al fondo patrimoniale.

 

Adempimenti per la costituzione del Fondo Patrimoniale

Il fondo può essere costituito soltanto per atto pubblico, quindi da stipulare davanti ad un notaio. Successivamente, dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio: è un procedimento fondamentale affinché il fondo sia legalmente opponibile a terzi.

I beni immobili che costituiscono il fondo dovranno essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari. Per i beni mobili soggetti a registrazione si prevede la trascrizione nei registi mobiliari.

Il vincolo di titoli di credito andrà annotato sull’atto di matrimonio.

L’atto di matrimonio che riporta la costituzione ed eventuali modifiche del fondo verrà conservato nei registri del Comune dove il matrimonio è stato celebrato. In particolare, nell’atto di matrimonio bisognerà indicare la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.

 

Perché si costituisce?

Il Fondo Patrimoniale viene costituito dai coniugi per tutelare i propri beni dai creditori, per salvaguardare l’immobile di proprietà da eventuali pignoramenti.

Viene usato come strumento per tutelare dai debiti e dal rischio che un creditore possa sottoporre i beni ad esecuzione forzata, per salvaguardare i beni di famiglia (soprattutto gli immobili) da imprevisti legati ai debiti col Fisco, derivanti da attività lavorativa, eventuali azioni giudiziarie civili o penali che possano concludersi con una condanna al pagamento di sanzioni. Ma è davvero così?

La tutela dai creditori non garantisce da qualsiasi debito ma soltanto da quelli contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia, i creditori non possono pignorare i beni vincolati nel fondo.

Al contrario, i debiti legati ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori di pignorare uno o più beni vincolati nel fondo.

 

Benefici per i coniugi ed azione revocatoria del creditore

Il vantaggio principale per i coniugi nel costituire un Fondo Patrimoniale è questo: i beni del fondo (e relativi frutti) non sono soggetti ad esecuzione forzata. Non possono essere liquidati per pagare un creditore in relazione a debiti contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia.

Se, però, il debito è stato contratto prima di costituire il fondo, il creditore può tutelarsi tramite l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) dimostrando che la costituzione del fondo patrimoniale gli ha arrecato pregiudizio e che i coniugi, costituendolo, fossero coscienti del pregiudizio arrecato al creditore.

Se il credito è sorto dopo la costituzione del fondo, il creditore dovrà dimostrare che l’atto sia stato preordinato a suo sfavore.

Se il creditore è in grado di dimostrare tutto questo l’azione revocatoria può rendere inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale ma dovrà agire entro 5 anni dalla creazione del fondo.

 

Amministrazione del Fondo Patrimoniale

L’amministrazione del Fondo Patrimoniale segue le regole della comunione legale.

Mentre l’ordinaria amministrazione spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente, quella straordinaria spetta ad entrambi congiuntamente.

Il punto è che, seppure entrambi i coniugi possano singolarmente amministrare il fondo, le regole della comunione legale impongono il consenso di entrambi per la vendita dei beni vincolati nel fondo, anche nel caso in cui il proprietario è uno solo dei coniugi.

Oltretutto, bisogna considerare che se nella famiglia sono presenti figli minori la vendita dei beni vincolati deve essere autorizzata dal tribunale a meno che, nell’atto costitutivo, non venga inserita una deroga che permette di disporre dei beni del fondo senza dover essere autorizzati dal tribunale.

Può capitare che i coniugi si trovino in disaccordo riguardo ad atti di amministrazione che prevedono l’assenso di entrambi. In questo caso, se uno dei coniugi nega il consenso per compiere, ad esempio, un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per chiedere l’autorizzazione. Dovrà dimostrare che l’atto da compiere risponde ai bisogni della famiglia.

In caso di divorzio o annullamento del matrimonio, il fondo cessa di esistere a meno che non ci siano figli minori. Il fondo verrà mantenuto finché i figli minori non avranno compiuto la maggiore età e spetterà al giudice stabilire come amministrare i beni.

Se uno dei coniugi dimostra di essere incapace di amministrare il fondo o lo amministra male, l’altro coniuge può chiedere al magistrato di estrometterlo.

Se entrambi i coniugi risultano incapaci di amministrarlo, chiunque abbia interesse può chiedere al giudice l’esclusione di entrambi.

 

Modificazioni e cessazione del Fondo Patrimoniale

I beni costituenti il Fondo Patrimoniale possono essere venduti, ipotecati, dati in pegno e vincolati esclusivamente con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diversi accordi.

Successivamente alla costituzione del fondo, potranno essere aggiunti altri beni in momenti diversi.

In poche parole, il fondo può essere modificato sia ampliandolo con l’aggiunta di nuovi beni sia riducendolo con la sottrazione di beni. Le modifiche richiedono sempre il consenso di entrambi i coniugi.

È possibile costituire più di un fondo per soddisfare i bisogni di una famiglia.

Il fondo si estingue in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In presenza di figli minori, come abbiamo visto, dovrà essere mantenuto finché non raggiungeranno la maggiore età.

 

Esecuzione forzata sui beni del Fondo Patrimoniale

L’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale è possibile soltanto per i debiti contratti da uno o entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia.

I debiti contratti nell’interesse della famiglia sono i seguenti:

– Debiti contratti per la gestione del fondo;

– Obbligazioni assunte per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, miglioramento e incremento dei beni costituiti nel fondo. Vi rientrano i debiti per soddisfare le esigenze connesse al ménage familiare, al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.

In base alle più recenti interpretazioni dei giudici, rientra nel concetto di ‘bisogni di famiglia‘ una lunga serie di debiti (fiscali nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, fideiussione prestata per l’azienda di famiglia, debiti legati all’attività professionale). In questo modo, il numero di creditori che possono aggredire e pignorare il fondo patrimoniale aumenta.

Restano escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Di conseguenza, sono esclusi dai bisogni della famiglia i debiti:

– contratti per una relazione extraconiugale di uno dei due coniugi;

– derivanti da attività illecita;

– di gioco;

– per spese relative a beni personali di ciascun componente della famiglia;

– per spese legate ad esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Il Fondo Patrimoniale non risponde:

– dei debiti derivanti dall’ingiustificato arricchimento di uno dei coniugi;

– dell’obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito (es. circolazione di veicoli);

– dell’obbligazione conseguente a sanzioni penali o amministrative.

I beni del fondo rispondono dei debiti da responsabilità civile derivanti dalla stessa appartenenza dei beni del fondo (es. artt. 2051 e 2053).