Avvocato Brescia | Decisioni in materia di vaccinazione di figli minori: la risoluzione dei contrasti in epoca Covid-19
1149
post-template-default,single,single-post,postid-1149,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline-bottom,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-7.9,vc_responsive
 

Decisioni in materia di vaccinazione di figli minori: la risoluzione dei contrasti in epoca Covid-19

Decisioni in materia di vaccinazione di figli minori: la risoluzione dei contrasti in epoca Covid-19

Il diritto alla salute e ad ottenere cure mediche è riconosciuto a qualunque individuo, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali.

Ma come si connette questo diritto, costituzionalmente sancito dall’art. 32 Cost., con la vaccinazione contro il Covid-19? Chi prende le decisioni di far vaccinare il minore? E che cosa accade nelle ipotesi di contrasto?

In questo breve approfondimento cercheremo di valutare in che modo la giurisprudenza è intervenuta per dirimere le controversie tra i genitori in ordine alla possibilità di sottoporre o meno il proprio figlio minore alla vaccinazione contro Covid-19.

Vaccinazione dei figli: il ruolo dei genitori

In relazione ai principali aspetti applicativi del diritto alla salute, non si può non iniziare tale approfondimento rammentando come sia evidente che un ruolo fondamentale nella tutela del minore non possa che essere esercitato dai genitori o, più in generale, da coloro che ne hanno titolo.

In questo ambito, la giurisprudenza ha avuto più volte modo di affermare che il ruolo dei genitori incontra pur sempre alcuni vincoli di particolare rilevanza, con specifico riferimento al fatto che a loro non può essere riconosciuta la possibilità di rappresentare il figlio minore in relazione alle scelte mediche, soprattutto se il minore è in età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire.

Diversamente (Trib. Minori, Milano 30 marzo 2010), si giungerebbe alla paradossale privazione dei diritti personalissimi del minore sulla base della sola considerazione del dato formale rappresentato dall’incapacità legale, tanto che il soggetto legalmente incapace ma naturalisticamente capace, non può decidere della propria salute, mentre il soggetto legalmente capace ma naturalisticamente minus, tramite l’amministratore di sostegno, può esercitare una maggiore autodeterminazione.

Ciò premesso, emerge un frequente dibattito in relazione a cosa accada nell’ipotesi di un contrasto tra i genitori in merito alle decisioni sanitarie i cui effetti ricadono sulla sfera del minore.

Chi decide in caso di contrasto genitoriale: la funzione del giudice

Un recente esempio di ciò ci è fornito dalla recente Trib. Parma 11 ottobre 2021, con il giudice che si è espresso sul tema della somministrazione del vaccino Covid-19 a un minore i cui tutori naturali, i genitori, avevano però espresso una diversa opinione circa la convenienza al ricorso a una simile attività sanitaria.

Nell’occasione il giudice ha rilevato la posizione evidentemente contrastante dei due genitori: il padre, favorevole alla vaccinazione anti Covid-19, e la madre, contraria al trattamento vaccinale. Ha dunque ritenuto necessario recepire e analizzare le rispettive posizioni, con la madre che si è detta fermamente contraria all’uso dei vaccini sulla base di concezioni personali che tuttavia – sottolinea ancora il Tribunale– sono diffuse da pochi soggetti posti al di fuori della comunità scientifica e in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale e internazionale.

Quindi, il giudice ha evidenziato come le posizioni supportate dalla madre trascurassero del tutto alcune considerazioni fondamentali, come il fatto che:

  • le autorizzazioni alla vaccinazione anti COVID-19 ai minori di 12 anni che provengono da EMA e AIFA hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età, e permettono di definire gli effetti indesiderati come generalmente lievi o moderati e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione;
  • le esortazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico hanno invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando, all’epoca, l’estensione della somministrazione dei vaccini agli under 12;
  • il Comitato nazionale di bioetica si è espresso evidenziando che le vaccinazioni sugli adolescenti possono salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista dei rientri a scuola.

Ancora, il giudice ha richiamato gli approcci giurisprudenziali omogenei, secondo cui – si riporta nella pronuncia

i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da COVID-19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’EMA; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali

Rilevava altresì come la Comunità scientifica nazionale e internazionale ritenga in modo concorde che i vaccini approvati dalle Autorità nazionali e internazionali abbiano un’elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, singoli e collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i vantaggi sono superiori ai pericoli in ogni fascia di età, comprese quelle più giovani, che sono altresì quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione.

Inoltre, prosegue il giudice, nelle ipotesi di mancata vaccinazione sussiste sia un maggior rischio per i singoli (compresi i minori) di contrarre la malattia, sia le ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone. Per quanto concerne i minori, evidentemente, gli effetti negativi si esplicano sul loro percorso educativo e formativo, oltre che sulla certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia.

In aggiunta a ciò, il giudice aveva rilevato come dai certificati medici rilasciati dal medico di famiglia dei minori, emergeva come gli stessi godessero di buona salute e che dunque non vi fossero controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti COVID-19.

Risulta di particolare interesse e rilevanza rammentare come il giudice abbia sentito in udienza i minori, recependo la loro volontà di sottoporsi al vaccino.

In conclusione, il giudice ha autorizzato il padre – come genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti COVID-19.