Avvocato Brescia | DDL Zan: analisi del testo integrale, emendamenti
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cuore con luci arcobaleno

DDL Zan: analisi del testo integrale, emendamenti

Il DDL Zan contro l’omotransfobia è stato cancellato dal calendario di luglio in Senato. Salvo colpi di scena, si va verso il rinvio a settembre. È stato letteralmente sommerso da oltre mille emendamenti: 700 della Lega, 134 di Fi, 127 a firma Fdi, 80 di Udc, 4 dei renziani. Le proposte di modifica sono troppe, una mole talmente imponente da rendere difficile qualsiasi mediazione o dialogo.

Il presente articolo, lo si premette, non costituisce un approfondimento politico, bensì un esame articolo per articolo del testo del DDL Zan, ovverosia una presentazione oggettiva del documento.

Il disegno di legge Zan ha ottenuto il primo via libera della Camera il 4 novembre 2020 e, da allora, sembra essersi impantanato al Senato. Viene presentato come una battaglia di civiltà contro la barbarie dell’omofobia.

Cosa prevede? Quali sono i punti cardine e quelli controversi del disegno di legge?

 

DDL Zan: l’obiettivo del disegno di legge

La proposta di legge contro l’omotransfobia che prende il nome dal relatore Alessandro Zan, deputato Pd, include misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità.

Ha l’obiettivo di tutelare le persone gay, transessuali, donne e portatori di handicap attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato contro discriminazioni e aggressioni.

Da una parte, inasprisce le pene esistenti contro le discriminazioni di orientamento sessuale e fondate sull’identità di genere; dall’altra, istituisce la Giornata Nazionale contro la discriminazione e nuovi centri di tutela delle vittime.

 

I 10 articoli del DDL Zan contro l’omofobia

Allo scopo di ampliare le tutele nei confronti di coloro che sono oggetto di violenza, aggressioni, discriminazioni, il disegno di legge Zan propone l’estensione della portata normativa della Legge Mancino (Legge 205/1993) che sanziona “frasi, gesti, atti e slogan che incitano all’odio, discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali”, ma che esclude i comportamenti violenti causati da misoginia e omotransfobia.

Il significato di questo testo non è soltanto normativo ma culturale.

Il testo si compone di 10 articoli. Ecco quali sono.

 

Articolo 1

Vengono definite le categorie soggette a violenza e discriminazione dando le seguenti definizioni:

sesso: inteso come sesso anagrafico o biologico;

genere: tutte le manifestazioni esteriori di un individuo conformi o contrastanti con le aspettative sociali associate al sesso;

identità di genere: identificazione di sé (percepita e manifestata) in rapporto al genere, seppure non corrispondente al sesso, a prescindere dall’aver concluso o meno un percorso di transizione;

orientamento sessuale: attrazione affettiva o sessuale nei confronti del sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi.

 

Articolo 2

Attualmente, l’art. 604 bis del Codice penale punisce chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L’art. 2 del DDL Zan modifica tale disposizione integrandola con la pena estesa a chi compie o istiga a commettere azioni di discriminazione anche per motivi fondati sul sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale o disabilità. Queste ultime vengono punite come segue:

– reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per gli atti di discriminazione contro le categorie indicate;

– reclusione da 6 mesi a 4 anni per atti di violenza o provocazione alla violenza per ragioni discriminatorie;

– carcere da 6 mesi a 4 anni per chiunque presti assistenza o faccia parte di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi finalizzati all’incitamento alla discriminazione o alla violenza verso le categorie indicate.

Il condannato può ottenere la sospensione condizionale della pena prestando un lavoro in favore di associazioni che tutelano le vittime dei reati.

 

Articolo 3

L’art. 3 insiste sulle modifiche delle norme penali. Oggi, l’art. 604 ter del c.p. prevede che, per i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi a scopo di discriminazione, odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o di favorire l’attività di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi con le stesse finalità, la pena è aumentata fino alla metà come circostanza aggravante. Il DDL Zan introduce l’aggravante anche per motivi fondati sul sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità.

 

Articolo 4

L’art. 4 ribadisce il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte.

Sono fatte salve la libera espressione di pensieri, opinioni e condotte legittime legate al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non determinino il pericolo di compiere atti discriminatori o violenti.

 

Articolo 5

Nel quinto articolo del disegno di legge Zan vengono coordinate le disposizioni da introdurre con le altre norme esistenti per tutelare l’uguaglianza delle persone (come la già citata Legge Mancino).

 

Articolo 6

Con l’art. 6 si estende la condizione di particolare vulnerabilità (con relative cautele e tutele previste) alle persone offese per motivi basati sul sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere. Viene, dunque, modificato l’art. 90-quater del codice di procedura penale. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ‘odio razziale’ viene inserita la seguente frase: “o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul­l’identità di genere”.

 

Articolo 7

Con il 7° articolo viene istituita la Giornata Nazionale contro l’omofobia da celebrare anche all’interno delle scuole che dovranno inserire a livello formativo programmi di sensibilizzazione a questo tipo di discriminazioni.

La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia. Lo scopo è promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione contro pregiudizi, discriminazioni e violenze motivati da identità di genere ed orientamento sessuale, secondo i principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

 

Articolo 8

L’articolo 8 chiede che l’Ufficio antidiscriminazione (attualmente impegnato per contrastare le discriminazioni razziali) si occupi anche delle discriminazioni di genere e comportamenti omofobi. L’Ufficio elabora ogni 3 anni una strategia nazionale per prevenire e contrastare le discriminazioni legate all’identità di genere ed orientamento sessuale. Questa strategia triennale definisce gli obiettivi e identifica misure relative all’educazione e all’istruzione, lavoro, sicurezza, comunicazione, media, ambito carcerario.

L’art. 8 del disegno di legge Zan va a modificare il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

 

Articolo 9

L’art. 9 si concentra sull’art. 604 bis del c.p. relativamente alle case di accoglienza andando a modificare l’art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Questa disposizione stabilisce (riformulando le norme dell’articolo 604 bis) chi può beneficiare delle case accoglienza o dei centri attivi contro le discriminazioni motivate da identità di genere ed orientamento sessuale.

Il provvedimento include anche lo stanziamento di 4 milioni di euro all’anno per i centri al fine di prestare assistenza legale, psicologica, sanitaria, vitto e alloggio alle vittime dei reati di odio e discriminazione.

 

Articolo 10

Con l’art. 10 il DDL Zan affida il monitoraggio dell’attuazione delle norme all‘Istat che, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e risorse, sentito l’OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori), garantisca una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. Sulla base dei quesiti previsti nell’indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istat a decorrere dal 2011, la rilevazione dovrà misurare opinioni, discriminazioni, violenze subite e caratteristiche dei soggetti maggiormente esposti al rischio.

 

Emendamenti sul DDL Zan sotto i riflettori

Come detto, il DDL Zan è stato sommerso in Senato da oltre mille emendamenti (proposte di modifiche) che, di fatto, hanno rinviato il confronto a settembre, a dopo la pausa estiva.

Il dibattito acceso della contestata legge fortemente voluta da M5S e Pd ha visto Fdi e Lega chiedere il voto segreto per evitare il passaggio alla votazione degli articoli.

Le richieste di modifica si concentrano sui tre articoli più contestati (1, 4 e 7) ovvero identità di genere, libertà di espressione e gender nelle scuole.

A tal proposito, Iv propone di risolvere la questione in questo modo:

– cancellazione dall’art. 1 della definizione di identità di genere (sanzionando le discriminazioni fondate su misoginia, omofobia, transfobia o abilismo);

– tutela della piena autonomia nelle scuole, per l’art. 7;

– inserimento della clausola ‘salva-idee’ sostituendo la frase “sono fatte salve» con “non sono compromesse” menzionando l’art. 21 della Costituzione sulla libertà di espressione;

– modifica totale dell’art. 4 sostituendo con “ai fini della presente legge è fatta salva qualunque forma di manifestazione del pensiero che non configuri istigazione al compimento di atti discriminatori o violenti”.

Il leader della Lega Salvini si è dichiarato pronto a ritirare gli oltre 700 emendamenti in caso di apertura di una trattativa.

Il Pd, in una nota, riguardo all’art. 1 spiega che a determinare la modifica di attribuzione di sesso deve essere un percorso di accertamento svolto in sede giudiziale, non basta l’elemento volontaristico. In merito all’art. 4, la tutela delle libere manifestazioni di pensiero va sempre garantita. Riguardo all’art. 7, è giusto promuovere disposizioni finalizzate a trasmettere conoscenza e consapevolezza sui diritti e doveri della persona, garantiti dalla Costituzione.

Per il momento, in ogni caso, i lavori sul DDL ripartiranno a Settembre.