Cosa fare se l’ex partner non paga il mantenimento
Cosa fare se c’è un pericolo reale che l’ex partner non sia disposto a pagare il mantenimento? Devi sapere che se hai ottenuto un provvedimento del Giudice che ti riconosce il diritto a percepire l’assegno di mantenimento per te o i tuoi figli, anche se nati da una convivenza more uxorio, puoi ricorrere ad una serie di strumenti di tutela, sia in ambito civile sia in ambito penale.
Assegno mantenimento: che cos’è e quando spetta?
Prima di analizzare gli strumenti a tutela del coniuge beneficiario, facciamo un piccolo passo indietro per capire quando è riconosciuto l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge ovvero l’assegno di mantenimento per i figli minori.
Nel primo caso, l’assegno di mantenimento consiste nel versamento di una somma di denaro a cadenza periodica (una volta al mese) disposto dal Giudice della separazione nei confronti del coniuge economicamente più debole in virtù dell’obbligo di assistenza materiale vigente tra i coniugi. E’ necessario che vi sia un’effettiva disparità economica tra i due coniugi, i quali, a titolo di esempio, si siano diversamente distribuiti i compiti di cura e custodia nonché di mantenimento dei figli [caso tipico: un coniuge disoccupato/part time maggiormente presente nella cura dei figli, un coniuge occupato full time unico percettore di reddito/percettore di un reddito maggiore]
Infatti, la disciplina codicistica pronuncia:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
L’assegno di mantenimento è dovuto in modo tale da assicurare al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio, come sancito dalla Sent. Corte Appello di Roma del 05.12.2017.
L’assegno di mantenimento dovuto per i figli, invece, è un onere OBBLIGATORIO posto a carico del genitore affidatario ma non collocatario della prole minorenne ovvero maggiorenne non economicamente autosufficiente, da determinarsi in proporzione ai redditi dei genitori, il tutto nel pieno rispetto del dovere di cura, assistenza e custodia posto dalla legge in capo a qualsivoglia figura genitoriale, a prescindere dal fatto che i figli siano nati da un rapporto di convivenza ovvero dopo l’eventuale matrimonio.
L’assegno di mantenimento dovuto per i figli deve essere versato, a titolo di concorso nelle spese ordinarie da sostenersi per la prole, al coniuge con cui quest’ultima trascorre la maggior parte del tempo [c.d. genitore collocatario], salvo diversa disposizione del Giudice: se il figlio/la figlia è maggiorenne, infatti, quest’ultimo/a può chiedere espressamente il versamento diretto dell’assegno sul proprio conto corrente.
Strumenti di tutela in sede civile
In ambito civile, esistono molteplici strumenti di tutela a favore del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento. Vediamone alcuni, partendo dal rimedio più classico: l’atto di precetto.
- Atto di precetto
In sede di separazione o divorzio, se il Tribunale ha previsto l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner, rappresentando la sentenza un titolo esecutivo, è possibile procedere esecutivamente contro il coniuge/genitore obbligato SENZA dover attendere i tempi tecnici necessari per l’ottenimento di un Decreto Ingiuntivo.
In primo luogo, ordinariamente si inizia con la redazione di una lettera di diffida, spedita tramite Raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC, indicando un certo periodo temporale (solitamente 15 giorni) entro il quale deve avvenire il versamento degli arretrati, con l’avvertimento che, in caso di inadempimento, si provvederà ad adire le vie legali.
Nel caso in cui l’ex partner non provveda entro il termine stabilito nella raccomandata a/r, il Legale dell’ex coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento può notificare a quest’ultimo il cosiddetto atto di precetto ed avviare l’esecuzione forzata.
Dato che il precetto non deve essere preceduto dal decreto ingiuntivo, ne consegue che la procedura è più snella.
Una volta notificato il precetto, l’ex partner ha a disposizione 10 giorni per effettuare il pagamento del quantum spettante.
Nel caso in cui sia inadempiente, è possibile richiedere il pignoramento entro e non oltre 90 giorni.
Il pignoramento può essere diversi tipi:
- pignoramento presso terzi (es. pignoramento che ha per oggetto lo stipendio dell’ex partner),
- pignoramento di beni mobili [es. dell’automobile] o immobili.
Il diritto all’ottenimento dell’assegno di mantenimento si prescrive in 5 anni. La diffida sopra citata interrompe la prescrizione.
- Sequestro dei beni del coniuge obbligato (art. 156 c.c.)
Tale strumento può essere emesso, su istanza del coniuge beneficiario dell’assegno, dal Giudice che rilevi discrezionalmente la sussistenza di giustificati motivi tali da rendere verosimile l’ inadempimento del coniuge obbligato.
- L’ordine ai terzi debitori del coniuge (es. datore di lavoro del coniuge obbligato)
E’ emesso, con decreto motivato, dal tribunale ordinario, con procedimento in camera di consiglio. Devono essere sentiti il soggetto inadempiente ed il p.m.
L’obbligo al terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro periodicamente dovute all’obbligato può estendersi anche all’assegno in favore dei figli minori; è possibile anche se si tratta di pensione.
I limiti al pignoramento delle retribuzioni sono applicabili anche all’ordine di pagamento diretto delle somme spettanti, in forza di un rapporto di lavoro, al coniuge che sia inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno mensile stabilito per il mantenimento della prole minore.
- L’iscrizione di ipoteca
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale: ogni sentenza che comporti la condanna al pagamento di somme/adempimento di obbligazioni costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
In questo modo, all’esito della vendita volontaria o forzata dell’immobile, il coniuge beneficiario avrà diritto a rivalersi sul ricavato nella misura corrispondente all’arretrato a sé spettante per l’effetto del mantenimento non versato spontaneamente dal coniuge obbligato.
Strumenti di tutela in sede penale
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento può esporre l’ex partner anche ad una denuncia.
Prima del 2018, l’ipotesi di reato cui ricondurre la casistica in commento era rappresentata dall’art. 388 del Codice Penale, rubricato “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice”. Tale norma sanziona con la reclusione fino a 3(tre) anni o con la multa da 103 a 1.032 € chiunque, diffidato ad adempiere un provvedimento giurisdizionale, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi da quest’ultimo nascenti, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti.
Si tratta di un’ipotesi di reato generica, posta a tutela non della famiglia quanto dell’autorità delle decisioni giudiziarie, cui la giurisprudenza ricollegava le ipotesi di mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Per sostenere l’accusa, il Pubblico Ministero deve dimostrare il dolo specifico, ossia la strumentalità degli atti fraudolenti all’elusione del provvedimento del Giudice.
Solo nel 2018, con il D.Lgs. 21/2018, è stata inserita nel codice penale una specifica fattispecie di reato, creata ad hoc per tutelare il coniuge/genitore beneficiario, prevista dal recentissimo art. 570bis del Codice penale, rubricato proprio “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”. Tale norma, inserita nel Titolo dedicato ai “Delitti contro la famiglia”, sanziona con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 € “il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
In questo caso, la sussistenza del reato – procedibile d’ufficio – è collegata al semplice (e reiterato) inadempimento del coniuge obbligato: non è necessario dimostrare il compimento di atti fraudolentemente finalizzati all’evasione dell’ordine del Giudice.