Avvocato Brescia | Coronavirus, cosa prevede il Decreto di proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021
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Coronavirus, cosa prevede il Decreto di proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021

Con Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza che consegue al rischio sanitario connesso all’insorgere di patologie da Sars-CoV-2.

Con esso, l’esecutivo ha altresì modificato alcune delle regole previgenti sull’accesso ad attività e servizi, così come la capienza massima per gli eventi al pubblico. Cerchiamo di fare il punto sul provvedimento, in attesa del nuovo Decreto che si occuperà anche dei trasporti e della scuola.

Proroga dello stato di emergenza

Come anticipato, all’art. 1 il Governo ha ulteriormente spostato il termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 31 gennaio 2020 – e più volte già prorogato – alla nuova scadenza del 31 dicembre 2021.

I colori delle Regioni: cambiano i parametri

Una delle modifiche più evidenti è quella apportata dall’art. 2 del Decreto, che rivede i requisiti di attribuzione delle regioni nelle Zone bianche, gialle, arancioni e rosse. In particolare:

  • Zona bianca: le regioni in cui, alternativamente, l’incidenza settimanale dei contagi è pari o inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, o l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore 10%.
  • Zona gialla: le regioni in cui, alternativamente, l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, o l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.
  • Zona arancione: le regioni in cui l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti.
  • Zona rossa: le regioni in cui l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40%;
    • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30%.

Le certificazioni verdi

Tra le novità più discusse del Decreto vi è certamente l’introduzione delle certificazioni verdi (c.d. Green Pass), necessarie – si legge nell’art. 3 del provvedimento – per l’accesso a:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

Saranno i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dei punti precedenti a dover verificare che l’accesso nei propri locali avvenga nel rispetto di tali prescrizioni.

Cogliamo l’occasione per rammentare come la certificazione verde italiana obbligatoria dal 6 agosto 2021 per le attività e i servizi di cui al precedente paragrafo, possa essere ottenuta dopo una dose del vaccino, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti e una guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

Le nuove regole per gli eventi aperti al pubblico

Il Decreto si sofferma altresì a disciplinare le nuove capienze per gli eventi aperti al pubblico. In particolare, prevede che in zona bianca e in zona gialla gli spettacoli come quelli che si terranno in sale teatrali o cinematografiche, o ancora in locali di intrattenimento e con musica dal vivo, o altri spazi anche all’aperto, siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Resta inteso che l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti che risulteranno essere muniti della certificazione verde.

Per quanto poi concerne la capienza, in zona bianca non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto, e al 25% al chiuso, con un limite stabilito altresì in termini assoluti pari – rispettivamente – a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso (2.500 all’aperto e 1.000 al chiuso in zona gialla).