Cognome del figlio, illegittime le norme che prevedono l’automatica attribuzione di quello paterno
Con la sentenza n. 131/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 co. 1 c.c. nella parte in cui prevede che il figlio assuma il cognome del padre in via automatica, invece di prevedere che lo stesso assuma i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi concordati, salvo l’accordo – al momento del riconoscimento – di attribuire il cognome di uno loro soltanto.
La natura del cognome
Per motivare la propria decisione la Corte Costituzionale ha innanzitutto rammentato come il cognome, insieme con il prenome, sia rappresentativo del nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, conferendo alla stessa identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, e incarnando la rappresentazione sintetica della personale individuale.
Il cognome – prosegue la Corte – collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie mediante lo status filiationis e, dunque, deve radicarsi nell’identità familiare e al contempo riflettere la funzione che riveste, anche in proiezione futura, rispetto alla persona.
Ecco dunque che sono le modalità con cui il cognome testimonia l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.
Nella fattispecie che viene designata dall’art. 262 c.c. l’identità familiare del figlio, preesistente all’attribuzione del cognome, è scomponibile in tre elementi:
- Legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome che rappresenta il suo ramo familiare
- Legame genitoriale con la madre, identificata anch’essa da un cognome, che rappresenta il suo ramo famigliare
- La scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio accogliendolo insieme in un nucleo familiare.
Per la Corte la selezione, fra i dati preesistenti all’attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura il rapporto genitoriale con la madre, determinando una sorta di invisibilità della donna. L’automatismo imposto reca dunque il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, determinando così la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
La Corte rammenta di aver rilevato da tempo che la norma sull’attribuzione del cognome del padre è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (sentenze nn. 286/2016 e 61/2006). Il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, se contemporaneamente riconosciuto.
Per i giudici tale automatismo non trova alcuna giustificazione nella Costituzione. Né nell’art. 3, su cui si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l’interesse del figlio, né nell’art. 29, di salvaguardia dell’unità familiare.
L’influenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Nelle proprie valutazioni i giudici sottolineano poi come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sia intervenuta più volte nel sottolineare l’importanza di un’evoluzione nel senso dell’eguaglianza dei sessi, supportata anche dall’eliminazione di ogni discriminazione nella scelta del cognome, sul presupposto che “la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (Ünal Tekeli, paragrafi 64-65)”.
Come si attribuisce il cognome al figlio
In conclusione, la Corte Costituzionale afferma che per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori sia necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziaria, poiché implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale intesa, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi deciso.
Se poi difetta l’accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, quale parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare, è quello dell’intervento giudiziale.
Viene così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che il figlio assuma il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. L’ipotesi riguarda naturalmente il riconoscimento effettuato in via contemporanea da entrambi i genitori.
L’invito al legislatore
Chiarito ciò, la Corte non ha ritenuto di esimersi dal fornire un duplice invito al legislatore.
In primo luogo, si legge nelle parti conclusive della sentenza, si rende necessario un intervento che sia finalizzato a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicativo che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. Un simile intervento è impellente considerato che, dal 2006, diverse fonti normative hanno contributo al diffondersi di doppi cognomi.
Dunque, occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, non compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità di garantire la funzione del cognome indica l’opportunità di una scelta, da parte del genitore – titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari – di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che spetta al legislatore valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle, riservando ad esempio le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).