Avvocato Brescia | Chiacchierata, criticata e ritoccata, ma ora sicura: la Legge di Bilancio 2019 mette in atto la c.d. pace fiscale.
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Chiacchierata, criticata e ritoccata, ma ora sicura: la Legge di Bilancio 2019 mette in atto la c.d. pace fiscale.

Dopo quanto sancito col D.L. n. 119/2018, un nuovo intervento si è reso necessario per rendere la manovra conforme agli accordi sottoscritti nel Contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. In un primo momento, la nutrita frangia di oppositori riteneva fosse un “condono estremo”, che avrebbe permesso agli insolventi di regolarizzare debiti su imposte o contributi insoluti con un meccanismo a saldo e stralcio. Tali critiche dell’Opposizione hanno spinto le istituzioni ad apportare alcune correzioni, successivamente inserite nel testo citato.

Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019, in particolare, si suddivide in cinque punti:

  • stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro;
  • saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica;
  • rottamazione ter;
  • sanatoria delle irregolarità formali;
  • definizione agevolata delle controversie tra contribuenti e fisco.

 

STRALCIO TOTALE DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

In data 31 dicembre 2018 è stato cancellato d’ufficio qualsivoglia debito non superiore ai 1.000 euro. Il contribuente, esonerato da ogni iter, trova quindi a partire dal 1° gennaio 2019 la propria posizione debitoria aggiornata con lo stralcio delle cartelle esattoriali, affidate all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Le somme versate dopo il 24 ottobre 2018 vengono imputate alle eventuali rate di adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter). Altrimenti, finiscono impiegate per saldare, anche in modo parziale, debiti scaduti o prossimi a scadenza. Qualora pure la seconda ipotesi risulti impraticabile, l’Agenzia procede alla restituzione di tale importo. Pertanto, chiede all’ente creditore la restituzione delle somme riscosse. Se non riceve risposta entro 90 giorni, è autorizzata a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

 

PACE FISCALE SALDO E STRALCIO PER I CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Le persone fisiche con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro o sottoposte a procedure di liquidazione rientrano nella misura di saldo e stralcio per le cartelle esattoriali fra il 2000 e il 2017. Questo mini-condono del decreto pace fiscale concede esclusivamente alle persone fisiche la possibilità di risanare la propria posizione, pagando solo parte del debito. A ciascun scaglione corrisponde una precisa aliquota di regolarizzazione:

  • ISEE fino a 8.500 euro: si versa il 16% della somma originariamente dovuta;
  • ISEE fra 8.500 e 12.500 euro: si paga il 20%;
  • ISEE sopra i 12.500 euro (entro 20mila euro): si paga il 35%.

 

In nessun caso si pagano interessi sulle sanzioni: le aliquote vanno applicate alla somma affidata a titolo di capitali ed ai suoi relativi interessi. In aggiunta, si sommano l’aggio e il rimborso spese per le procedure esecutive. Sono sanabili sia i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali sia i contributi previdenziali.

Ammessi pure coloro che, a prescindere dall’ISEE, rispondono a procedura di liquidazione in base all’articolo 14-ter della legge 3/2012. Nella suddetta circostanza l’aliquota scende al 10%. L’apposito modello va inoltrato, entro il 30 aprile 2019, tramite PEC o consegnato fisicamente negli uffici. La risposta perverrà entro il 31 ottobre 2019 ed il relativo pagamento è da effettuarsi una tantum oppure così rateizzato:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

 

C.D. ROTTAMAZIONE TER

Analogamente alle precedenti definizioni agevolate, chi si avvarrà della rottamazione ter dovrà saldare il debito al netto delle sanzioni e degli interessi maturati. Esso è comprensivo di:

  • Somma capitale;
  • Interessi derivanti da ritardata iscrizione a ruolo;
  • Aggio;
  • Spese per procedure esecutive;
  • Spese di notifica della cartella di pagamento.

 

Le cartelle approvate saranno quelle affidate all’ente creditore e all’Agenzia Entrata Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Chi ne farà domanda, avrà la possibilità di pagare in un’unica soluzione oppurein diciotto rate spalmate su cinque anni. Dalle due fissate nel 2019, il 31 luglio e il 30 novembre, le scadenze raddoppieranno nel 2020:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

 

La rottamazione ter decadrà dopo 5 giorni di tolleranza dalla scadenza. Entro il 30 aprile 2019 si può consegnare il modulo di domanda direttamente allo sportello oppure inviarlo via PEC alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente. Nell’istanza il contribuente dichiarerà di rinunciare ai giudizi pendenti inerenti e se rateizzare o meno. Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute”, indicando quale importo versare e fornendo i bollettini di pagamento.

 

SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

È facoltà dei contribuenti colmare irregolarità formali che non incidono sul calcolo della base imponibile a fini tributari, per una spesa forfettaria complessiva di 200 euro, ripartita in due rate equivalenti con scadenze fissate al 31 maggio 2019 e al 2 marzo 2020. Sono esclusi i contribuenti titolari di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emesse nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRA CONTRIBUENTI E FISCO

Se la Commissione Tributaria ha già emanato sentenze sfavorevoli all’Agenzia delle Entrate, il contribuente paga:

  • la metà in caso di vittoria solo in primo grado;
  • un quinto in caso di vittoria anche in secondo grado.

 

Se la controversia si riferisce esclusivamente alle “sanzioni non collegate al tributo” (cioè che non incidono sulla determinazione dell’imposta) è possibile regolarizzare la posizione versando il 40% del valore della controversia oppure il 15%, in caso sia già stata emessa sentenza sfavorevole all’Agenzia. Nel trattamento privilegiato della pace fiscale confluiscono, infine, le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018, per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La pace fiscale è applicabile anche ai tributi locali (IMU, TASI, Tari, bollo auto, multe, cartellonistica), MA la decisione di aderire al condono spetta ai singoli Comuni. In caso affermativo, non avranno alcun diritto di reclamo sulle coperture statali. La sanatoria prevede modalità analoghe: i contribuenti potranno estinguere i debiti nei confronti dell’ente versando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi moratori.