Diritto di visita dei nonni in caso di separazione
L’art. 317 bis c.c. – come sostituito dall’art. 42, D.Lgs. n. 154/2013 – in materia di “Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio” stabilisce che gli ascendenti hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora gli venga impedito, gli avi possono agire in giudizio affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del bambino. Il Tribunale, assunte le necessarie informazioni, ascoltato il pubblico ministero, provvede a sentire il minorenne che abbia compiuto almeno dodici anni, ma anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Nell’eventualità in cui il genitore non sia favorevole al provvedimento, esso va interpellato.
Al di là di questo specifico e generale rimedio, non esiste nel nostro ordinamento una norma specifica che regolamenta il rapporto tra nonni e nipoti minorenni, da tutelarsi soprattutto in caso di separazione personale dei genitori: purtroppo accade che questi ultimi, fortemente in conflitto, cerchino di impedire ai figli di vedere i nonni, sempre più spesso fondamentali nel percorso di crescita dei nipoti.
Nipoti minorenni e nonni: l’evoluzione legislativa
Il fine ultimo deve essere sempre quello di preservare il benessere del minore. La disposizione di cui all’art. 317bis c.c. è destinata ad applicarsi indipendentemente dal regime di affidamento dei minori, condiviso o monogenitoriale: il rapporto tra nonni e nipoti minorenni mira, secondo l’orientamento generale, ad operare su un piano differente rispetto a quello tra genitori e figli. La tutela del rapporto tra nonni e nipoti minorenni opera anche nel caso in cui non sia già in corso un procedimento di separazione.
Con la Riforma del 2013, i nonni sono titolari di un autonomo potere, quello di chiedere l’intervento del Tribunale per i Minorenni per la tutela della continuità di rapporti significati con i nipoti minorenni. L’interesse dei nonni, in ogni caso, rispecchia e trova il suo fondamento nel rispettivo e superiore interesse del minore, il quale trae un beneficio psico-fisico ed emotivo nella frequentazione continuativa con le figure parentali di riferimento.
L’ascolto del minore
La Corte di Cassazione (Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100), a proposito del rapporto tra nonni e nipoti minorenni, ha rimarcato la centralità dell’interesse superiore del bambino, prendendo atto della volontà che quest’ultimo esprime a riguardo. Così facendo, si difende il suo interesse al mantenimento dei rapporti funzionali alla sua crescita e alla sua serenità. A questo proposito, la Suprema Corte sottolinea che l’identità e l’attendibilità delle dichiarazioni rese non possono essere messe in discussione sulla base del semplice dato oggettivo dell’età, laddove dal contenuto e dalla relazione dei servizi sociali non emerga che tale desiderio sia stato, in qualche maniera, forzato o suggestionato. Il giudice è pertanto libero di valutare le sue capacità di discernimento, anche se non ha ancora compiuto 12 anni, senza richiedere uno specifico accertamento tecnico.
Il diritto dei nonni a mantenere un significativo e continuativo rapporto con i minori, dunque, non è assoluto ed incondizionato, ma dipende da uno specifico accertamento: esso viene tutelato solo se il Tribunale per i Minorenni riscontra un effetto positivo per il minore e vi sia, pertanto, necessità di preservare il suo primario interesse. Diversamente, ove emerga – anche attraverso l’ascolto del bambino – che le visite tra nonni e nipoti possano turbarne uno sviluppo sereno ed equilibrato, la domanda dei nonni non potrà essere accolta.
La centralità del superiore interesse del minore è tale da ritenere che – al di là del testo dell’art. 317bis c.c. – il diritto da tutelarsi non sia tanto quello dei nonni nei confronti dei nipoti, quanto quello dei nipoti minorenni nei confronti di tutte le figure parentali di riferimento facenti capo ad entrambi i rami familiari, nonni chiaramente compresi.