Viaggi annullati causa Covid: voucher o rimborso?
Per favorire le agenzie di viaggio e le compagnie dei trasporti in difficoltà, il Decreto Cura Italia ha previsto lo strumento alternativo del voucher per i viaggi annullati causa Covid.
Nello specifico, il decreto ha stabilito che, a ‘discrezione’ del venditore, i viaggiatori impossibilitati a partire per l’emergenza Coronavirus (dal 23 febbraio al 31 luglio) possono ottenere rimborso o voucher di pari valore valido per un anno.
Le agenzie di viaggio, attive come tramite per Tour Operator e compagnie di trasporti [per lo più aeree], piuttosto che restituire l’acconto o l’importo complessivo già versato dal consumatore, potrebbero trasformare il rimborso in un voucher utilizzabile entro 12 mesi.
Di recente, l’Autorità Antitrust si è espressa sulla questione. La sua risposta è chiara: per quanto si possa comprendere la straordinarietà della pandemia e l’enorme difficoltà delle agenzie turistiche, è sempre fatta salva la normativa a tutela del consumatore. Quest’ultimo, se lo richiede, ha diritto di ottenere la restituzione della somma anziché il voucher.
La Legge 24 aprile 2020 n.27, che ha convertito il Cura Italia, stabilisce che è l’operatore dei servizi turistici a scegliere come rimborsare il cliente.
L’idea non è piaciuta né alle Associazioni di consumatori né all’UE.
Viaggi annullati causa Covid-19: sì al voucher per le Associazioni di settore
Come è facile intuire, è scontro di vedute tra le Associazioni di settore e le Associazioni di consumatori.
Riguardo all’esercizio del recesso dal contratto di viaggio in tempi di emergenza Coronavirus, le Associazioni del comparto del Turismo Organizzato (Assoviaggi, Astoi Confindustria Viaggi, Aidit e Fto) hanno voluto fare chiarezza sull’utilizzo dei voucher.
A ‘ragione’, considerando la cessazione di qualsiasi forma di viaggio, dell’azzerata produzione e conseguente crisi del settore turistico, il decreto Cura Italia intende contenere gli effetti negativi subiti dalle imprese del turismo per evitare di porre le aziende in default finanziario.
Il settore, attualmente, non è in grado di rimborsare somme che non sono più nel proprio patrimonio. Pertanto, all’art. 28, comma 5 del D.L. 9/2020 si stabilisce che “in caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante“.
Il decreto Cura Italia ha conferito esclusivamente all’agenzia di viaggio o al tour operator la possibilità di scegliere fra queste opzioni, non al viaggiatore. Secondo le Associazioni di settore, appare fuorviante e strumentale informare che spetti al consumatore scegliere tra voucher o rimborso per i viaggi annullati causa Covid-19. Si tratta di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza, necessarie: devono prevalere su qualsiasi altra norma applicabile in tempi di normalità.
Associazioni di Consumatori: il rimborso è un diritto
Le Associazioni di Consumatori (Codacons, Aeci-Associazione europea consumatori indipendenti, Codici-Centro per i diritti del cittadino) hanno lanciato una vera e propria battaglia contro la scelta obbligata dei voucher.
Non mettono in dubbio il contenuto delle disposizioni del Decreto Cura Italia, semplicemente lo contestano. Per loro, il diritto comunitario deve prevalere su quello italiano.
L’idea che il voucher rappresenti l’unica possibilità di indennizzo scelta dagli organizzatori lede i diritti dei consumatori. Pretendere indietro i soldi è lecito.
Lo stesso Codice del Turismo (comma 4, art. 41) prevede che, qualora si verifichino circostanze straordinarie e inevitabili, il viaggiatore ha il diritto di reced
ere dal contratto senza corrispondere spese di recesso, con rimborso integrale dei pagamenti effettuati per l’acquisto dei titoli di viaggio o dei pacchetti turistici.
I reclami stanno crescendo in maniera esponenziale da parte di consumatori che si sono visti negare i propri diritti per viaggi annullati causa Covid-19. In questi giorni, in particolare, molteplici sono le censure mosse alle compagnie aeree le quali, nonostante il venir meno dal 3 giugno delle limitazioni agli spostamenti infraregionali ed internazionali, continuano a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19. In realtà, le cancellazioni sembrerebbero motivate, molto più banalmente, da scelte commerciali di convenienza.
Voucher o rimborso? La reazione dell’Autorità Antitrust
La decisione presa per salvaguardare il settore turistico contrasta con gli interessi (e i diritti) dei consumatori impossibilitati a riavere indietro il denaro.
In base all’art. 88 bis del Decreto Cura Italia, il voucher può sostituire il rimborso senza la necessaria accettazione da parte del consumatore.
La decisione spetterebbe soltanto all’operatore turistico.
L’Autorità Antitrust si è opposta alla norma imposta dal Governo. Ha reagito evidenziando che l’art. 88 bis del decreto si pone in contrasto con la vigente normativa europea la quale prevede, in caso di cancellazione per circostanze straordinarie e inevitabili, il diritto del consumatore di ottenere il rimborso.
Pertanto, l’Antitrust ha avvertito: senza una correzione dell’art. 88 bis, dovrà intervenire per assicurare l’applicazione corretta delle disposizioni europee disapplicando la contrastante normativa nazionale.
Viaggi annullati causa Covid-19: la posizione della Commissione europea
Nella Raccomandazione del 13 maggio 2020, la Commissione europea ha stabilito che l’operatore può offrire un buono, ma a patto che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Secondo la normativa europea spetta ai consumatori, non ai tour operator, la possibilità di scegliere tra rimborso diretto del denaro speso per la prenotazione e voucher di cui usufruire nell’arco di 12 (o 18) mesi.
D’altro canto, la Commissione auspica, a seguito delle gravi perdite del settore turistico, un’ampia accettazione dei voucher da parte dei consumatori. Accettazione (non obbligo) che potrebbe contribuire a ridurre i problemi di liquidità del settore turistico. La riduzione o soluzione dei problemi di liquidità delle agenzie è nell’interesse degli stessi viaggiatori: se gli operatori rischiassero l’insolvenza, i consumatori non avrebbero più speranza di ricevere rimborsi.
Sono, in particolare, due le caratteristiche che potrebbero rendere i voucher una valida alternativa:
- una copertura assicurativa in caso di probabile fallimento del vettore o tour operator;
- diritto al rimborso se il consumatore non avrà usufruito del voucher alla scadenza.
La Commissione Ue ha inviato a 12 Stati membri (tra cui l’Italia) una lettera con la raccomandazione di garantire i diritti dei clienti. S’è detta pronta ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia qualora la normativa non venga corretta.
Oltretutto, monitorerà compagnie aeree e tour operator “che si rimbalzano le responsabilità a vicenda”.
Come fare la richiesta di rimborso del viaggio
La richiesta di rimborso del viaggio deve essere inoltrata tramite raccomandata A/R o PEC (con valore legale) all’agenzia di viaggi, compagnia aerea o altro operatore entro 30 giorni:
- dal termine del divieto imposto (dunque, 30 giorni a partire dal 17 maggio 2020);
- dall’annullamento;
- dalla data di partenza prevista verso un paese dove è stato imposto il divieto di ingresso.
Bisogna allegare:
- titolo di viaggio con tutti i dettagli;
- documentazione che attesti la partecipazione a manifestazioni, eventi o concorsi pubblici annullati a causa dell’emergenza Covid-19.
Entro 30 giorni dalla richiesta, l’agenzia di viaggi o il vettore dovrà procedere al rimborso dell’intero importo del biglietto oppure all’emissione di un voucher di pari valore valido per un anno. L’emissione del voucher non richiede nessuna forma di accettazione da parte del consumatore.