Omicidio stradale
Per anni l’opinione pubblica e, soprattutto, le associazioni dei parenti delle vittime della strada hanno sollecitato i Governi ad ideare una normativa più severa per gli omicidi e le lesioni stradali. Nel 2016 entra in vigore la legge 41, la quale ha introdotto quattro reati fondamentali: omicidio stradale, lesioni colpose stradali, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.
Il significato di omicidio stradale e lesioni stradali
In generale, l’art. 589 bis c.p. punisce con la reclusione da due a sette anni chi cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. Per il reato di omicidio stradale è prevista, quindi, la stessa pena prevista per il reato generico di Omicidio colposo; la vera differenza scatta quando subentrano una serie di aggravanti specifiche in materia stradale (superamento di un tot del limite di velocità, violazione divieto di sorpasso, ebbrezza alcolica, ecc.), che comportano considerevoli aumenti di pena. Lo stesso discorso vale per il reato di Lesioni stradali. Il reato di “Fuga del conducente” è stato inserito ad hoc per dare anche un riconoscimento simbolico a questa casistica, nonostante il codice penale già prevedesse il reato generico di “omissione di soccorso”.
Le circostanze aggravanti specifiche dell’omicidio stradale e delle Lesioni stradali
Laddove il responsabile di Omicidio stradale abbia guidato in stato di ebbrezza quantificata con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da otto a dodici anni. Identica pena viene comminata, riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, al conducente che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o merci, ovvero conduca comunque un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, un autobus, un autoarticolato o un autosnodato.
La pena è della reclusione da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico medio[compreso tra 0,8 e 1,5 g/l] ovvero qualora l’omicidio stradale si sia verificato a seguito di una specifica violazione del Codice della strada integrante una condotta pericolosa e imprudente:
- superamento grave dei limiti di velocità
- attraversamento di incroci con semaforo rosso
- circolazione contromano
- inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati.
La vigenza della prescrizione deve essere chiara ed inequivocabile: ad esempio non decorrono i termini se la striscia continua è stata totalmente cancellata e l’evento sia stato provocato effettuando un sorpasso.
La pena è ulteriormente aumentata se la persona a bordo non ha la patente oppure le è stata sospesa o revocata; altrettanto se il veicolo è di sua proprietà ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
La sanzione è diminuita fino alla metà qualora la vittima sia corresponsabile nella produzione dell’evento lesivo subito.
Il decesso di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni a una o più persone portano a una pena più grave, anche triplicata, fino a un massimo di 18 anni di carcere.
Per quanto riguarda le lesioni stradali:
- Se gravi, sono punite con la reclusione da tre mesi a un anno;
- se gravissime da uno a tre anni;
- Nei casi per i quali la normativa individua la pena della reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale [guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico > a 1,5 g/l, guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico tra gli 0,8 e gli 1,5 g/l professionalmente dedito all’attività di trasporto di cose e persone ] da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette per quelle gravissime
- Nei casi per i quali la normativa individua la pena della reclusione da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale [guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e violazione di norme del codice della strada implicante condotta pericolosa] è disposta la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime (590 bis).
In caso di lesioni plurime la pena (aumentata sino al triplo) non può superare i sette anni.
Anche nel caso delle lesioni stradali, le pene sono aumentate se la persona a bordo non ha la patente oppure le è stata sospesa o revocata; altrettanto se il veicolo è di sua proprietà ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Nel caso il conducente si dia alla fuga, la pena per omicidio stradale aumenta da uno a due terzi e comunque non deve essere inferiore ai cinque anni (art. 589 ter). Relativamente alle lesioni personali stradali, se il conducente fugge la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.