Avvocato Brescia | In caso di separazione, a chi spetta l’affidamento dell’animale domestico?
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In caso di separazione, a chi spetta l’affidamento dell’animale domestico?

La tutela dei diritti degli animali

Nel corso degli anni, l’animale domestico ha acquisito una nuova connotazione, in quanto “essere senziente”, riconosciuto capace di provare emozioni e meritevole di tutela, cura e protezione.

Il rapporto sussistente tra detentore e animale domestico non è più da ricondursi alla mera proprietà, bensì ad un profondo legame affettivo, in linea con l’attuale sensibilità comune, lontana dalla concezione tradizionale dell’animale come “bene mobile” posseduto dal suo c.d. “padrone”.

Il rispetto e la protezione dei diritti degli animali costituisce lo scopo di molteplici testi normativi nazionali ed internazionali A livello internazionale, degne di nota sono: 1) la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Animale” del 1978; 2) la “Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia” del 1987, ratificata dal Parlamento italiano solo mediante Legge n. 201/2010, la quale conferisce particolare rilievo al ruolo che gli animali da compagnia rivestono nella società (pet therapy, accompagnamento disabili, ecc.).

A livello nazionale, invece, è doveroso citare la Legge n. 189/2004, la quale, a riprova del progressivo evolversi della sensibilità collettiva nei confronti degli animali, ha inserito un nuovo ed autonomo titolo nel Codice penale, esclusivamente dedicato ai “Delitti contro il sentimento per gli animali” [Titolo IXbis, artt. 544bis-544sexies]. L’intervento legislativo in discorso ha garantito un sostanziale inasprimento sanzionatorio per chi si renda responsabile dei fenomeni di maltrattamento e lucroso sfruttamento di animali.

 

L’affidamento dell’animale domestico in caso di separazione

Seppur non si possa negare un’evoluzione normativa a tutela del sentimento comune nei confronti degli animali, d’altro canto si registra un evidente vuoto normativo in materia di separazione personale dei coniugi ovvero di interruzione di convivenza more uxorio: se è vero che il legame tra detentore e animale è essenzialmente affettivo, sulla base di quali criteri si dispone l’affidamento a questo o a quel coniuge/convivente?

Nonostante il problema sia stato preso a cuore da alcuni e positivizzato in una proposta di legge [di cui si dirà in seguito], nell’attuale e persistente silenzio del legislatore è intervenuta la giurisprudenza di merito. In particolare, si tratta delle pronunce, nell’ordine, del Tribunale di Foggia e Tribunale di Cremona (2008),del Tribunale di Como (3 Febbraio 2016) ed, infine, del Tribunale di Roma (15 marzo 2016).

L’elemento comune di questi provvedimenti è l’applicazione analogica dei criteri in materia di affidamento di figli minori alle controversie inerenti l’affidamento dell’animale domestico: in primis va tutelato l’animale e preservato il suo diritto alla continuità dei rapporti con i coniugi/conviventi in disaccordo, tenuti a sostenerne equamente le spese per  necessarie cure e mantenimento. Pertanto, così come il “primario interesse del minore” guida i Giudici nella determinazione dei provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione personale/giudiziale dei coniugi [nonché di cessazione di convivenza more uxorio], anche a discapito delle egoistiche pretese delle parti processuali, altrettanto  in caso di contrasti sull’affido dell’animale domestico, da disporsi innanzitutto a tutela del suo interesse materiale-spirituale-affettivo.

Per questi motivi, il 3 febbraio 2016 il Tribunale di Como decide di omologare un accordo di separazione coniugale, ivi disponendo l’affidamento congiunto dell’animale domestico, con equa ripartizione inerente al mantenimento e alla cura dello stesso. Nel caso di specie, il cane, sebbene intestato alla moglie, aveva convissuto per tre anni con entrambi i soggetti nel medesimo appartamento, sviluppando naturalmente un legame d’affetto con i coniugi. Preso atto della risaputa memoria affettiva dei cani, i Giudici decidono di disporre l’affido condiviso dell’animale, con equa suddivisione del tempo da trascorrere con i coniugi [sei mesi ciascuno all’anno], nonché accollo al 50% delle spese per il mantenimento.

 

A brevissima distanza da questa pronuncia, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5322/2016, accoglie l’orientamento dei suoi predecessori, auspicando l’approvazione ed entrata in vigore di una proposta di legge che, in realtà, “giace” in Parlamento da molti anni, con cui si vorrebbe introdurre una nuova norma nel Codice civile. Si tratta dell’art. 455ter, Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi, a norma del quale “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in materia all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

 

La proposta di legge, è evidente, cristallizza la “moderna” concezione dell’animale domestico, il quale, lungi dall’essere considerato un “bene” facente parte del patrimonio familiare – da spartirsi secondo le regole dello scioglimento della comunione dei beni -, è un soggetto giuridico titolare di diritti, regolamentati dal Tribunale in mancanza di un accordo tra le parti, tenendo in considerazione solo ed esclusivamente la tutela del suo benessere.

Le sentenze commentate e tale proposta di legge cristallizzano l’importante ruolo assunto dall’animale domestico nella società moderna, che costituisce ormai parte integrante delle nostre famiglie.