Avvocato Brescia | Chi decide in caso di disaccordo dei genitori tra scuola privata e pubblica
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Chi decide in caso di disaccordo dei genitori tra scuola privata e pubblica

Chi decide in caso di disaccordo dei genitori tra scuola privata e pubblica

Con sentenza dello scorso 28 dicembre 2022 il Tribunale di Roma si è espresso in merito alla necessità o meno che l’iscrizione del figlio a una scuola proposta da un genitore richieda anche il consenso dell’altro.

Precisiamo subito che la decisione dei giudici capitolini è stata diretta ad autorizzare l’iscrizione alla scuola pubblica vicina alla casa familiare, anche senza il consenso dell’altro coniuge, il padre.

Di fatti, nel caso di separazione legale, come nel caso in esame, e nell’ipotesi di conflitto nell’iscrizione della scuola di una persona di età minore, uno dei genitori può proporre istanza al giudice competente, che deciderà in camera di consiglio.

La questione rientra infatti all’interno delle vicende di straordinaria importanza e amministrazione e, dunque, dovrebbe essere decisa di comune accordo salvo il caso in cui sia stato previsto l’affidamento esclusivo ad uno dei due genitori o, come nella fattispecie in esame, vi sia stata la decisione del giudice.

Il caso

Chiarito quanto sopra, cerchiamo di riepilogare brevemente il caso. I fatti traggono origine dalla domanda della madre al padre di poter iscrivere di comune accordo la figlia alla scuola pubblica vicina alla casa familiare. Il padre, però, si opponeva a tale scelta affermando che l’istituto scolastico in questione fosse fatiscente e, dunque, poco adatto alle necessità di istruzione e sicurezza della figlia.

Rilevato il contrasto, la donna decide dunque di promuovere istanza al magistrato. Qui si espone che la madre avrebbe acconsentito e accordato all’iscrizione in una scuola privata a condizione che le spese fossero totalmente a carico del padre della bambina. Quindi, la mamma aveva in un secondo momento revocato tale consenso alla scuola materna privata poiché ritenuta contraria all’interesse evolutivo della bambina, che appariva regredire invece di crescere, con la presenza di bambini troppo piccoli.

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, con decisione del 28 dicembre 2022, autorizza quindi l’iscrizione alla scuola pubblica confermando l’orientamento della prima sezione del Tribunale capitolino, che aveva precisato come “tra scuola pubblica o privata, in disparte qualsiasi valutazione sulla validità dell’offerta formativa, non apprezzabile in questa sede stante l’età della piccola, la decisione non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblica in ragione del suo carattere gratuito e laico”.

Il richiamo alla Cass. n. 21553 del 27 luglio 2021

All’interno della pronuncia viene richiamata espressamente anche la recente sentenza n. 21553 del 27 luglio 2021, con cui la Corte di Cassazione aveva già affrontato il tema della scelta tra scuola privata e scuola pubblica se sul punto sorge un contrasto tra i genitori.

Nel caso in esame, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano rilevato come la permanenza dei minori presso la scuola privata confessionale già frequentata potesse rispondere al loro migliore interesse, soprattutto considerato il momento di “disorientamento” che i minori stavano affrontando a causa della separazione dei genitori, nonché l’opportunità di un cambiamento repentino di scuola, a soli tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico.

Nell’occasione, dunque, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso che era stato proposto dal padre, confermando invece la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte rilevò su questo punto che a motivare la propria decisione sarebbe stato l’aspetto di instabilità e disorientamento che la separazione aveva causato nei minori, tale da rendere prioritaria, nel loro interesse, l’esigenza di non indurre ulteriori fratture e discontinuità quali quelle che avrebbero potuto crearsi frequentando una nuova scuola e un diverso ambiente.

Con tale decisione, dunque, i giudici della Corte sembrano voler assicurare la continuità scolastica dei minori, fino alla conclusione dei cicli di studio.

Ricordiamo anche in relazione al rilievo del padre, secondo cui sarebbe stato preferibile per i figli ricevere un’educazione laica e pluralista, invece che frequentare una scuola privata confessionale, la Corte ha precisato che “in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo”.